Corte di Cassazione, sentenza n. 28088 del 5 ottobre 2023
Sul piano contenutistico la disposizione introdotta nel 2012 declina il generico principio di “neutralità economica” già posto nella precedente formulazione («tariffario idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell’attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari»), esplicitando espressamente la necessità che gli importi da corrispondere a cura dell’assistito sia idonei a coprire, da un lato, i compensi («del professionista, dell’equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità»), dall’altro tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende.
In stretta successione logico-letterale, la disposizione prosegue prevedendo che, nella determinazione della tariffa, si tenga conto anche della trattenuta cd. “Balduzzi” di nuova introduzione, come reso palese dall’incipit del periodo (“Nell’applicazione dei predetti importi”), da cui discende che i “predetti importi” sono quelli di cui al precedente periodo della disposizione, vale a dire gli “importi da corrispondere a cura dell’assistito”. Pertanto, in base al tenore letterale della norma, avuto riguardo alla locuzione utilizzata nel secondo periodo (“predetti importi”), che rimanda univocamente alla definizione di cui primo periodo, ed all’esegesi sistematica dei due periodi in cui risulta articolata la lett. c) in commento, da leggere necessariamente in maniera unitaria per la stessa genesi della norma (così complessivamente riformulata proprio con il d.l. n. 158 del 2012 cit.), deve concludersi che nella applicazione degli importi (cioè della tariffa a carico degli utenti) si deve tenere conto anche dell’incidenza della nuova trattenuta, indicata come quota ulteriore rispetto a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale.
A tale ultimo riguardo, va chiarito che la norma intende richiamare la quota già prevista dall’art. 28, comma 5, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui «Le tariffe delle prestazioni libero – professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all’azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.».
L’accostamento della nuova trattenuta “Balduzzi” del 5 per cento alla quota già prevista dall’art. 28 della l. n. 488 del 1999 rappresenta un ulteriore argomento, sul piano letterale e logico – sistematico, che avalla l’interpretazione per cui anche l’onere derivante dalla “ulteriore quota”deve essere considerato in sede di determinazione della tariffa a carico dell’utenza: in effetti, la differenza fra le due ipotesi consiste non già nel soggetto su cui, in definitiva, il contributo è destinato a gravare , bensì nel la determinazione dell’importo da trattenere, nel caso della l. n. 488 del 1999 rimessa all’autonomia delle parti sociali, nel caso della “ulteriore quota” rappresentata dalla nuova trattenuta “Balduzzi” definita direttamente ex lege come percentuale prefissata del compenso del libero professionista.
L’opposta interpretazione, predicata dalla parte ricorrente, non risulterebbe neppure coerente con i principi che governano le prestazioni in regime di intra moenia, con particolare riferimento al principio di neutralità economica. Infatti, consentire che la trattenuta venga operata direttamente sul compenso del medico, senza essere preceduta dalla contrattazione ed intesa sulla determinazione della tariffa, comporterebbe l’inidoneità della stessa a remunerare il professionista e si tradurrebbe in un prelievo forzoso, non concordato, in contrasto con le previsioni di legge