I limiti alla spesa del personale delle aziende sanitarie da qualche anno sono stati rivisti. Infatti l’art.11, c.1, d.l. 35/2019 prevede che
“A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno”.
Dall’anno 2022 detto incremento è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Ai sensi dell’art.2, c.71, l.191/2009, fermo restando quanto previsto dall’art.1, c.565, l. 296/2006, la spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento (considerate anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni)
Ai fini dell’applicazione di dette disposizioni le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve e devono essere escluse le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art.12 bis d.l. 502/1992.
Detto limite è stato interpretato dalla Regione Veneto come un limite a livello regionale, e, quindi, lo “sforamento” di un’azienda sanitaria può trovare compensazione nel miglior risultato di un’altra azienda o ente sanitario delle Regione. Infatti la DGR 1718/2022, in continuità con le analoghe DGR degli anni precedenti (417/2022, 258/2021, 2005/2019), recita che “Pertanto, ai sensi dell’articolo 11 del D.L. 35/2019: il vincolo di spesa per il personale è regionale e non più aziendale”.
Tale posizione, però, potrebbe essere in contrasto con il controllo da parte della Corte dei Conti sui bilanci delle (singole) aziende sanitarie. Infatti, per esempio, con la deliberazione n. 219/2023/PRSS la sezione di controllo della Regione Lombardia ha accertato nei confronti della singola azienda sanitaria “il mancato rispetto nell’esercizio 2021 del limite della spesa per il personale stabilito dall’art.11, c. 1, d.l. 35/2019, conv. con l. 60/2019”, invitando la medesima azienda (e non la Regione) di conseguenza “ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate anche attraverso la definizione dei rapporti con la Regione, dandone comunicazione a questa Sezione che si riserva di valutarne l’idoneità e l’efficacia nei successivi controlli sui bilanci di esercizio dell’Azienda stessa”
Certo, è anche vero che, invece, la sezione di controllo della Regione Veneto in passato ha preferito adottare un’unica deliberazione per tutte le aziende sanitarie, in cui il dialogo e la corrispondenza era tra la Corte e la Regione (es. deliberazioni SRCVEN/98/2020/PRSS, SRCVEN/13/2022/PRSS) e solo dalla fine dell’anno 2022, con oggetto i bilanci dell’anno 2020, ha iniziato ad adottare una deliberazione per ogni azienda sanitaria (cfr SRCVEN/227/2022/PRSS, 19/2023/PRSS, 70/2023/PRSS, ecc..)
In particolare solo in una delle ultime deliberazioni (84/2023/PRSS), la Corte dei Conti del Veneto ha rilevato il superamento del limite fissato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, e il limite di costo 2004. La medesima Corte, però, ha subito aggiunto:” La verifica del rispetto, su base regionale, del limite previsto dall’art. 11, comma 1, del d.l. n. 35/2019 sarà oggetto dei successivi controlli di competenza”. Inoltre non ha invitato la singola azienda sanitaria ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate.
Nelle altre deliberazioni del 2023, invece, il capitolo relativo alla spesa del personale si intitola “Spesa per il personale (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010)“, e quindi si concentra sui limiti previsti dal medesimo comma riguardo ad alcuni aggregati specifici nell’ambito delle spese di personale (contratto a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
Vedremo in seguito come sarà interpretato il limite di cui al DL 35/2019 presso le altre sezioni regionali di controllo.