Corte di Cassazione, sentenza n. 29028 del 19 ottobre 2023
La Corte territoriale aveva letto l’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001 quale norma recata da fonte sovraordinata ai contratti collettivi e diretta ad introdurre, con qualificazione prevalente rispetto a quella contrattuale, una specifica ipotesi di licenziamento disciplinare ed avendo la Corte medesima ritenuto la fattispecie concreta a quella ipotesi pienamente riconducibile all’esito di un apprezzamento che ha tenuto conto della sua ricorrenza oggettiva e della sua valenza soggettiva fondandone la legittima applicazione.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 24570/2016), le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall’art. 55 quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva – le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ.
Inoltre, la fattispecie disciplinare di fonte legale di cui all’art. 55 quater del d.lgs. n. “165/2001 si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita (v. Cass. n. 22570/2016).
La condotta, che si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001.
Nello specifico è stata anche correttamente valutata, ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva e della lesione del vincolo fiduciario, la gravità della condotta (sotto gli aspetti della portata oggettiva, modalità, intensità dell’elemento intenzionale, carattere abituale e fraudolento, preordinazione delle modalità esecutive) ritenuta tale da rendere irrilevante l’entità della retribuzione indebitamente percepita o l’assenza di precedenti disciplinari.