Questa Sezione rammenta che l’invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito – mediante stipula dell’atto negoziale – o che si accinge ad esserlo, come nel caso all’odierno esame, non appare in linea con l’iter procedurale espressamente delineato dall’art. 5 T.U.S.P., precludendo l’esercizio della funzione di controllo sull’atto consiliare da parte della magistratura contabile (cfr. ex plurimis Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 18/SSRRCO/PASP/2023).
Il Comune di Chianni avrebbe dovuto avere riguardo agli adempimenti di legge, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 5 T.U.S.P., e programmare coerentemente le attività amministrative propedeutiche al perfezionamento dell’operazione societaria (deliberazione di costituzione del GAL e sua trasmissione a questa Sezione) in considerazione anche della successiva e necessaria fase di controllo rimessa a questa Corte e dei termini per la stessa fissati.
Ciò posto, la Sezione richiama l’attenzione sulla circostanza che l’esercizio della discrezionalità amministrativa debba avvenire nel rispetto dei vincoli “esterni” imposti dal legislatore: l’adozione della deliberazione del Consiglio comunale de quo in una data prossima a quella fissata dalla d.G.R n. 561/2023, quale termine ultimo per la costituzione del GAL (13 ottobre) ai fini della partecipazione al ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, ha finito per riflettersi sull’adempimento di cui all’art. 5 T.U.S.P. Difatti, la trasmissione della deliberazione consiliare n. 25/2023 a questa Sezione solo in data 27 settembre 2023 ha determinato l’impossibilità di esercitare le funzioni ad essa intestate dall’art. 5 T.U.S.P. nel termine prescritto di sessanta giorni, nel corso del quale l’Amministrazione dovrebbe astenersi dal portare a compimento l’operazione societaria.
Va da sé che l’avvenuta costituzione della società in pendenza del termine di sessanta giorni e, più
precisamente, nei sei giorni successivi alla trasmissione della deliberazione consiliare rende inutiliter
data la valutazione di questa Corte; in tale ipotesi, la verifica della Corte dei conti prosegue
nell’esercizio delle altre funzioni di controllo ad essa attribuite dall’ordinamento ( cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).