Le voci dello stipendio del comparto sanità “pensionabili” (cioè voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini del TFS e del TFR)

INPS, Circolare numero 84 del 03 ottobre 2023

Si indicano di seguito le voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini TFS (IPS) e TFR.

Sono utili ai fini TFS (IPS):

1) per il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari:
– trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive di cui alla tabella B allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità);
– indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 31, comma 1, lett. a), e art. 32, comma 8, del CCNL), di misura pari a 858,46 euro e corrispondente all’ex indennità di qualificazione professionale, cui aggiungere la tredicesima mensilità;
– indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto di cui alla tabella K allegata al CCNL;
– indennità di funzione – parte fissa – per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, se già spettante a esaurimento, nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
– differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità);
– assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo, eventualmente spettante in caso di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore (art. 20, comma 4, del CCNL), utile per la tredicesima mensilità;
– indennità di coordinamento, a esaurimento, di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, nella misura annua lorda di 1.549,37 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità.

2) Per il personale dell’Area di elevata qualificazione:
– stipendio tabellare in un importo annuo lordo complessivo pari a 32.307,70 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità per un totale di 35.000,00 euro (art. 100 del CCNL);
– indennità di posizione di parte fissa nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, ad esaurimento, se già spettante, di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 (ex indennità di coordinamento-parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
– retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita (utile per la tredicesima mensilità)
– indennità professionale specifica, di cui alla tabella J allegata al CCNL (utile per 12 mensilità);
– indennità di specificità infermieristica di cui alla tabella H allegata al CCNL, ove spettante, adecorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità);
– indennità tutela del malato e promozione della salute di cui alla tabella I allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità).

Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili:
– assegni ad personam;
– indennità di funzione – parte fissa e variabile – quale valore complessivo dell’incarico per il personale delle Aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
– indennità di posizione – parte fissa e variabile – quale valore complessivo dell’incarico per il personale dell’Area di elevata qualificazione.

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