La violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non può più essere abuso d’ufficio

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 38125 dep il 18 settembre 2023

Preliminare e assorbente è il profilo segnalato dal ricorrente con riferimento al requisito della “violazione di legge”, previsto per il reato di abuso d’ufficio, come modificato a seguito dell’art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La novella, che è successiva tanto al giudizio di primo grado quanto alle pronunce di legittimità in sede cautelare che incidentalmente si erano occupate della vicenda in esame, ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 323 cod. pen., determinando l'”abolitio criminis” delle condotte, antecedenti all’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, comma 3, Cost (tra tante, Sez. 6, n. 28402 del 10/06/2022, Rv. 283359).

 Di tanto non si è avveduta d’ufficio la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado. Come evidenziato in premessa, il primo giudice aveva ravvisato la “violazione di legge” richiesta dall’art. 323 cod. pen. nella violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nel prorogare l’inizio della decorrenza del contratto in modo da consentire alla ATI di regolarizzare la sua situazione. Il Tribunale aveva ritenuto che la locuzione “proroga del servizio” contenuta nella imputazione dovesse in realtà intendersi come affidamento del servizio ai sensi dell’art. 125 d.lgs. n. 163 del 2006, all’epoca vigente, che consentiva alle pubbliche amministrazioni di far ricorso al contratto con affidamento diretto.

In definitiva, la giurisprudenza lasciava alla pubblica amministrazione una certa discrezionalità nel ricorso alla proroga tecnica a favore del pregresso contraente, da esercitare nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e quindi con il limite della “misura strettamente necessaria” alla continuità del servizio. Ne consegue quindi che nel caso in esame difetta nella condotta posta in essere dal ricorrente (slittamento dell’entrata in vigore della proroga tecnica) la violazione di “specifiche regole di condotta” previste dalla legge e quindi la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Comments are closed.