Ai rapporti tra soggetti accreditati e SSN si applicano le norme sugli interessi nelle transazioni commerciali, a differenza dei rapporti farmacie -SSN

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n 35092 del 14 dicembre 2023

Con sentenza n. 4557/2019, la Corte d’appello di Napoli respinse l’impugnazione, osservando che il rapporto tra le parti, avente ad oggetto la erogazione di prestazioni fisioterapiche in favore dei pazienti del Servizio sanitario nazionale da parte di un centro accreditato con il SSN stesso, non era inquadrabile nel paradigma della transazione commerciale di cui all’articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2002, e quindi che non erano dovuti gli interessi legali di mora come previsti dal predetto decreto, in applicazione dei principi di diritto già affermati da questa Corte di legittimità con gli arresti n. 5042 del 2017 e n. 9991 del 2019, secondo i quali” Il tasso di interesse di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle ASL, dal momento che l’attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l’azienda sanitaria locale, essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l’interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e, pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo”. La Corte d’appello ritenne detto principio, affermato da questa Corte, nelle due sentenze indicate nel rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacista, pacificamente applicabile al caso di specie.

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno invece enunciato il seguente principio:

«Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica.

Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».

Allegato

35092_12_2023_civ_no-index.pdf

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