Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 1178 dell’11 gennaio 2024
Nel presente procedimento risulta che un dipendente della Provincia di Firenze era stato sottoposto ad un giudizio contabile, in una vicenda concernente aiuti comunitari in agricoltura, davanti alla Corte dei conti, la cui sezione d’appello, con sentenza n. 894 del 2011, lo aveva definitivamente prosciolto. Detta sentenza aveva condannato la P.A. di appartenenza a pagare le spese del doppio grado in favore del medesimo, liquidandole e la Provincia di Firenze aveva rimborsato l’importo determinato dalla sentenza menzionata. X aveva, però, dovuto versare al suo difensore somme più alte rispetto a quelle riconosciute dalla Corte dei conti e, quindi, aveva domandato alla Provincia di Firenze di corrispondere in suo favore la differenza fra quanto indicato nella sentenza n. 894 del 2011 e l’effettivo importo dovuto al suo avvocato, che risultava da una nota vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
A rendere degna di rilievo la questione è la successione in materia di interventi normativi difficile da interpretare e coordinare fra loro nonché la presenza di un contrasto giurisprudenziale fra due Sezioni di questa Suprema Corte.
a) Il precedente più recente in materia è rappresentato dalla sentenza della II Sezione civile n. 18046 del 6 giugno 2022, la quale ha espresso il principio così massimato: ‹‹La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all’intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente prosciolto, spetta il rimborso, da parte dell’amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella l. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali››.
b) Un precedente più risalente di questa stessa IV sezione civile della S.C. è orientato, invece, in senso opposto. Si tratta della sentenza n. 19195 del 19 agosto 2013, così massimata: ‹‹Dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 bis, comma decimo, del d.1. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare – ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 cod. proc. civ. ed a carico dell’amministrazione di appartenenza – l’ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest’ultimo di chiedere in separata sede, all’amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile. Tale principio si applica anche in ipotesi di compensazione delle spese disposta dal giudice contabile nel vigore del testo del cit. art. 10 bis, comma decimo, d.l. n. 203 del 2005, anteriormente alla novella di cui all’art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102››.
La Sezione Lavoro ha disposto quindi, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla Sezione Seconda e dalla Sezione lavoro, concernente il preteso diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all’esito di un giudizio contabile, «ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016».