Corte di Cassazione, sentenza n. 5967 del 5 marzo 2024
La Sezione Lavoro – con riferimento al mancato riconoscimento della pregressa anzianità maturata come medico militare in occasione dell’assunzione presso un’Azienda del SSN – ha affermato il principio secondo cui l’art. 53 della l. n. 234 del 2012 si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di un medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo.
Infatti medico di anestesia, ha agito nei confronti della Azienda USL (di seguito AUSL) ed ha esposto
di essere stato assunto da essa nel 2007, in esito a concorso, provenendo dal Ministero della Difesa, ove aveva lavorato come medico militare nella medesima specialità. Nell’assunzione presso la AUSL egli era stato inquadrato come neoassunto, non essendosi tenuto conto dell’anzianità pregressa.
Ha quindi domandato la ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici, con il riconoscimento dell’anzianità pregressa nello status di medico ospedaliero militare
Ha poi evidenziato che, per effetto di vari pronunciamenti della Corte di Giustizia e poi per il recepimento del principio nel diritto interno (art. 5, d.l. n. 59/2008 cit., quale integrato dall’art. 44, co. 1, d.l. n. 69/2013 cit.) i medici di Paesi U.E. che si trasferiscano in Italia hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso le strutture sanitarie pubbliche del Paese di provenienza. Di conseguenza, secondo la tesi sostenuta nei motivi, in applicazione dell’art. 53 cit. ed al fine di evitare una discriminazione ai danni del medico interno che si trovi nelle condizioni sopra evidenziate, anche in suo favore dovrebbero essere riconosciuti i medesimi effetti, economici e di “carriera”, conseguenti all’anzianità di servizio maturata, seppure riferibile a settore – quello militare – diverso da quello specifico della sanità civile, ma pur sempre, anch’esso, “pubblico”.
La Corte ha deciso che nel caso in cui – ad esempio – per l’ottenimento di certe posizioni, risultando rilevante l’anzianità, essa fosse stata riconosciuta al medico transfrontaliero, ma non al medico italiano aspirante a quel medesimo posto provenendo da pubblica amministrazione esterna al comparto. In tali evenienze, l’art. 53 cit. imporrebbe, pur in assenza di norme interne di adattamento, il riequilibrio delle posizioni degli interessati sulla base di una valutazione di discriminatorietà basata sui dati comuni esistenti (attività svolta/appartenenza alla pubblica amministrazione), onde ottenere, una tantum, l’evitamento dell’effetto discriminatorio concreto, attraverso il riconoscimento al medico interno dell’anzianità maturata anche in altro comparto..