Il divieto di cumulo tra pensione e lavoro determina l’indebito solo per il periodo di concomitanza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n 33 del 22 aprile 2024


L’INPS ha ritenuto che il ricorrente, a fronte dello svolgimento di un’attività lavorativa con rapporto di lavoro di tipo intermittente, remunerata con un compenso complessivo di euro 518 nell’arco di circa quattro mesi (dal 21 marzo al 30 giugno 2023), dovesse decadere dalla pensione per l’intero anno 2023.

Ha, quindi, provveduto, con comunicazione di riliquidazione dell’11/10/2023, a sospendere il trattamento pensionistico per le mensilità di novembre e dicembre (compresa la tredicesima), quantificando un ulteriore indebito per ratei di pensione percepiti e non spettanti nel periodo gennaio-ottobre 2023, da rifondersi con modalità che sarebbero state fissate con comunicazione successiva.


Si deve, tuttavia, rilevare che l’interpretazione adottata dall’INPS, secondo la quale l’effetto che conseguirebbe alla percezione di redditi da lavoro dipendente nell’arco di un anno sarebbe quello di rendere indebito l’intero trattamento pensionistico percepito nella medesima annualità, a prescindere dalla durata dell’attività lavorativa svolta, non trova, ad avviso di questo Giudice, fondamento normativo positivo e risulta eccedente rispetto alla previsione dell’incumulabilità di cui all’art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.


Sul punto, è già stato rilevato da condivisibile giurisprudenza contabile che “All’esame del dato testuale, il riferimento alla base annua, effettivamente contenuto nella disposizione contestata, non appare riferirsi ai redditi da lavoro “dipendente” o “autonomo continuativo”, ma unicamente al “lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore agli € 5.000,00”. Infatti, questo è l’unico, tra le tipologie di reddito individuate dalla disposizione, ad avere, per costruzione, necessità di un criterio temporale di riferimento, poiché se ne deve accertare l’ammontare annuale ai fini della verifica di applicabilità dell’esenzione dagli obblighi previdenziali che, come visto, giustifica anche la deroga al divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro, prevista per tale sola categoria” (cfr., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 263/2023).


Pertanto, nei casi in cui l’attività di lavoro dipendente abbia avuto una durata inferiore all’anno, il regime dell’incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all’intero anno in cui il pensionato ha svolto tale attività.

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