Conclusioni dell’Avvocato Generale Athanasios Rantos presentate il 25 aprile 2024 Causa C‑446/21
La Corte suprema austriaca s’interroga a proposito dell’interpretazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). Essa chiede alla Corte se una rete come Facebook possa analizzare e trattare tutti i dati personali di cui dispone senza limiti di tempo a fini di pubblicità mirata. Inoltre, chiede alla Corte se la circostanza che una persona si sia espressa circa il proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda permetta il trattamento di altri dati in proposito, al fine di proporle una pubblicità mirata.
Riguardo alla prima questione, l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di dichiarare che il RGPD osta a che alcuni dati personali possano essere trattati a fini di pubblicità mirata senza limiti di tempo. Il giudice nazionale deve poter valutare, in particolare sulla base del principio di proporzionalità, in che misura il periodo di conservazione e la quantità dei dati trattati siano giustificati alla luce dell’obiettivo legittimo di trattamento di tali dati ai fini di una pubblicità personalizzata.
A proposito della seconda questione, l’avvocato generale ritiene, fatte salve le verifiche in punto di fatto spettanti alla Corte suprema austriaca, che il fatto che il sig. Schrems si sia espresso con piena consapevolezza sul proprio orientamento sessuale nell’ambito di una tavola rotonda aperta al pubblico possa costituire un atto tramite il quale ha «reso manifestamente pubblico» tale dato ai sensi del RGPD. Egli ricorda che, sebbene i dati relativi all’orientamento sessuale rientrino nella categoria dei dati particolarmente protetti che sono oggetto di un divieto di trattamento, detto divieto non si applica qualora tali dati siano resi manifestamente pubblici dalla persona interessata. Tuttavia, una simile presa
di posizione, di per sé, non autorizza il trattamento di tali dati a fini di pubblicità personalizzata.