Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 57 del 30 aprile 2024
Esponeva la Procura che, a mezzo di una denuncia del 2 novembre 2021 e di una successiva datata 4 novembre 2021, erano state segnalate una serie di anomalie gestionali commesse dalle odierne convenute nelle rispettive qualità di Dirigente Scolastico e di Direttore GSA dell’Istituto di Istruzione Superiore OMISSIS e, in particolare, l’ingiustificata dismissione, mediante conferimento in discarica, di alcune sedute didattiche di tipo innovativo (c.d. banchi a rotelle), numerosi flaconi di gel igienizzante e un’ingente quantità di mascherine chirurgiche.
Ebbene, la messa fuori uso di beni inventariati, proprio in ragione della loro rilevanza contabile, è soggetta a specifiche procedure finalizzate a garantire la correttezza e legittimità delle relative scritturazioni (in diminuzione) nel conto del patrimonio e, seppur in termini relativi, l’integrità di quest’ultimo (i beni, previo accertamento dei presupposti per il fuori uso e l’attribuzione di un valore da parte di una specifica commissione, debbono essere venduti all’asta al miglior offerente, e solo in caso di esito negativo possono essere ceduti a trattativa diretta o, in ultima e residuale ipotesi, conferiti in discarica, mentre la cessione a titolo gratuito è possibile solo in favore di altri enti pubblici).
Appare, dunque, evidente la stretta correlazione, nell’ambito della gestione dei beni pubblici, tra la necessaria tenuta delle scritture contabili obbligatorie (e, come si dirà, anche non obbligatorie, ma aventi la medesima, imprescindibile, finalità di offrire la rappresentazione contabile tempestivamente aggiornata della consistenza dei beni delle istituzioni scolastiche) e la redazione del conto consuntivo che, della complessiva gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali deve dare completa, veridica, attendibile e corretta rappresentazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che l’omissione dell’iscrizione delle sedute didattiche innovative, ordinate dalla scuola nel mese di luglio/agosto 2020 e alla stessa consegnate in data 13 novembre 2020, nell’inventario dei beni mobili dell’Istituto OMISSIS (e ciò anche successivamente al rilascio del verbale di collaudo nell’aprile 2021), nonché la loro dismissione mediante conferimento in discarica senza previa indizione di asta pubblica, unitamente alla dismissione di ingenti quantità di beni di facile consumo (mascherine e gel igienizzante) al di fuori delle disposizioni vigenti in materia costituisca un gravissimo illecito dal quale è derivato un danno erariale.
Per tali motivazioni, il danno di cui sono chiamate a rispondere le convenute può essere ridotto e rideterminato, in via equitativa, in onnicomprensivi euro 30.000,00. Di tale somma le dott.sse N. S. e C. I. risponderanno ciascuna nella misura del 50% in ragione del loro apporto causale alla produzione del pregiudizio erariale, oltre interessi legali sulla somma attribuita a decorrere dalla pubblicazione della sentenza.