Il regime di solidarietà contributiva nel contratto di somministrazione di personale si applica anche alle pubbliche amministrazioni

Corte di Cassazione, sentenza n. 10669 del 19 aprile 2024

Questa Corte, in tema di solidarietà relativa al contratto d’appalto ex art.29, co.2 d. lgs. n.276/03, ha escluso che la stessa si applichi alle pubbliche amministrazioni – come è la ricorrente – considerato il disposto dell’art.1, co.2 d. lgs. n.276/03 (Cass.15432/14). Data l’inapplicabilità dell’art.29, co.2 d. lgs. 276/03, si è fatto richiamo, ai fini della tutela dei lavoratori, all’art.4 d.P.R. n.207/10 e all’art.1676 c.c. (v. ancora Cass.15432/14). Il discorso è diverso in tema di contratto di somministrazione. Nonostante l’art.1, co.2 d.lgs. n.276/03 affermi che il presente decreto non trova applicazione “per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”, emerge dall’art.86, co.9 che, in tema di contratto di somministrazione, una parziale applicazione del d.lgs. n.276 alle pubbliche amministrazioni sussiste. In particolare, “la previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni”; alle pubbliche amministrazioni “la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”, conformemente a quanto previsto dall’art.36, co.2 d.lgs. n.165/01, che ammette le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato, in seguito regolati dagli artt. 30 e ss. d.lgs. n.81/15. 

Ebbene, la disciplina della solidarietà di cui all’art.23, co.3 d.lgs. n.276/03 – come poi quella trasposta nell’art.35, co.2 d.lgs. n.81/15 – è applicabile sia alla somministrazione a tempo indeterminato che a quella a tempo determinato, poiché il rafforzamento della garanzia del lavoratore ottenuto ricorrendo alla solidarietà trova la sua ragion d’essere non specificamente nella sola durata indeterminata del rapporto ma nel fatto che il lavoratore – a prescindere alla durata dell’impiego – presta la sua attività a vantaggio di soggetto diverso dal datore. In questo senso, la Corte Costituzionale (sent. n.254/17) ha chiarito che la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto.

Se dunque è applicabile alla pubblica amministrazione l’art.23, co.3 d. lgs. n.276/03 col relativo regime di solidarietà, non deve più aversi riguardo all’art.4 d.P.R. n.207/10 che, come detto, è stato richiamato da questa Corte sul diverso presupposto dell’inapplicabilità dell’art.29 d. lgs. n.276/03 alla pubblica amministrazione. Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che la regolarità formale del DURC, non potendo escludere l’obbligo contributivo in capo all’impresa somministrante, non poteva nemmeno impedire la solidarietà in capo all’utilizzatrice.

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