E’ confermato che anche per gli enti locali è opportuna l’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato o dell’Ordine degli avvocati sui rimborsi delle spese legali

Corte dei Conti, sezione di controllo per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Deliberazione n. 54/2024/PAR del 28 maggio 2024

Con riferimento alla questione circa l’opportunità dell’acquisizione del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da parte di amministrazioni locali lo stesso è stato ritenuto ammissibile in quanto inerente profili gestionali e procedurali rientranti nella materia della contabilità pubblica, nella lettura evolutiva fornitane dalla magistratura contabile (cfr. Sez. Contr. Emilia Romagna n. 170/2017, cit. e, id. Molise, n. 6/2007, Piemonte, n. 4/2007, e n. 25/2011, ivi cit. ).
È utile riportare anche le conclusioni di merito cui sono giunti detti precedenti.
I quesiti esaminati muovono dall’assenza nell’ordinamento locale di una previsione analoga a quella dell’art. 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), secondo cui le “spese legali […] sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato […]”; in merito a tale previsione, è il caso di rammentare, la giurisprudenza ha osservato come “sarebbe in palese contrasto con ogni regola di buona amministrazione (art. 97 Cost., e ora art. 81) addebitare allo Stato una spesa di importo non controllabile. Tale spesa resterebbe soggetta alla determinazione pattizia tra il dipendente pubblico assistito e il suo difensore di fiducia, o anche alla sola verifica ordinistica, limitata alla riconducibilità delle voci alla preesistente tariffa e all’attività svolta su mandato del cliente, senza alcun riguardo per la posizione del terzo obbligato verso quest’ultimo (lo Stato)” (così Cass. Sez. Un, n. 13861 del 6 luglio 2015, punto 4.1.).
In quest’ottica, pur in difetto di apposita previsione (tanto normativa quanto contrattuale) che contemplasse l’acquisizione del parere si è ritenuto che il rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica comporta che anche le amministrazioni locali “debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese poiché anche per gli enti locali sussistono le medesime esigenze in ordine alla valenza ed alla opportunità di un parere da esprimersi sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenuto conto sia della necessità di una esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all’opera prestata.
Questo parere, che potrebbe risultare non fuori luogo quando manchino le relative capacità o convenzioni per la formulazione di giudizi di congruità, potrebbe eventualmente essere espresso anche – ove lo ritenga – dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, ossia da un organo avente elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile in punto di ausilio alle decisioni dell’ente, cui evidentemente continua ad essere riferita ogni finale statuizione e responsabilità. (così Sez. Contr. Emilia Romagna, n. 170/17, cit. )

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