Prescrive oppiacei non per finalità terapeutiche: condannato a risarcire l’ASL per un milione e mezzo

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 137 del 29 luglio 2024

In sede penale è stata accertata definitivamente nella sua materialità oggettiva la condotta del F.: l’odierno convenuto ha redatto prescrizioni per l’erogazione di farmaci a base di oppiaci a pazienti diversi dagli assuntori finali (nomi che erano comunicati da terze persone o dal sig. A.). Dette ricette erano sempre intestate a “soggetti esenti” (selezionati dalla lista dei pazienti dello stesso dott. F. o da soggetti di nazionalità egiziana che lo contattavano) per finalità non terapeutiche.
Passando all’esame dell’eccezioni di merito sollevate dalla difesa questa, sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo, la condotta del medico pare connotata da una particolare intensità del dolo desumibile dal numero di ricette emesse, tutt’altro che modesto e dal suo spessore criminale quale partecipe di un meccanismo ben avviato che è rimasto celato per un lunghissimo periodo e che lo ha visto proseguire nella sua lucrosa attività anche a fronte delle ripetute lamentele dei suoi pazienti o, addirittura, di soggetti che non erano suoi assistiti. Il tutto con l’asservimento della funzione pubblica a contesti criminali organizzati e dai quali non ha mai apertamente preso le distanze».
Altresì infondata è l’osservazione che se ATS avesse attivato adeguati controlli avrebbe impedito al medico di proseguire nella prescrizione di farmaci oppiaci senza finalità terapeutiche. L’eccezione è infondata in quanto non solo emerge che dei controlli erano stati avviati (anche in seguito a segnalazioni di farmacie site nei comuni di Milano e di Torino), ma anche che solo l’indagine penale -partita dalle denunce di soggetti ignari che ricevevano le notifiche del servizio sanitario per prescrizioni di farmaci da loro non richiesti- ha potuto svelare la condotta dolosa dell’odierno convenuto.
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna X al pagamento, in favore dell’Agenzia di Tutela della Salute di Milano, della somma di euro al pagamento della somma complessiva pari ad euro 1.458.489,03.

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