Dare incarichi di supplenza a congiunti e amici, può determinare danno erariale da lesione dell’immagine della PA

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 85 del 2 agosto 2024

La Procura ha chiesto la condanna della convenuta, in quanto la stessa, in qualità di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso l’Istituto scolastico, in occasione delle procedure per l’affidamento di supplenze temporanee presso i predetti istituti, avrebbe individuato persone a lei legate da vincoli di parentela o comunque da lei conosciute, senza utilizzare le graduatorie predisposte a tal fine.

A fronte della condotta dolosa tenuta dalla convenuta, tuttavia, non può ritenersi raggiunta la prova del danno arrecato all’amministrazione scolastica. A quanto consta, infatti, non solo il personale incaricato ha regolarmente svolto la propria attività lavorativa, ma, essendo iscritto nelle graduatorie da cui attingere per il conferimento delle supplenze, era comunque in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti conferiti, per quanto collocato in posizione arretrata. Né può affermarsi che l’illegittimo affidamento determina, di per sé, per automatismo, la dannosità della relativa spesa (cfr. ex plurimis Corte conti Sez. III Centr. n. 347/2018).

La retribuzione erogata, inoltre, è andata a remunerare lo svolgimento di compiti utili e, anzi, ritenuti necessari per il funzionamento della scuola. A tal proposito si sottolinea come gli stessi dirigenti scolastici, sottoscrivendo i contratti per il conferimento delle supplenze brevi, abbiano implicitamente riconosciuto l’utilità ed anzi la necessità dei relativi incarichi. Ne consegue, dunque, che l’eventuale responsabilità per il mancato utilizzo del personale interno per le supplenze brevi, non può ascriversi al DSGA, che ha individuato i soggetti cui conferire la supplenza, ma al dirigente scolastico che tali supplenze ha firmato, nonostante la loro evidente brevità.

Nessun risarcimento può, pertanto, essere richiesto alla convenuta per le somme erogate dall’amministrazione scolastica in favore dei supplenti designati.

Diversamente, invece, deve essere riconosciuta la sussistenza della responsabilità della convenuta per il danno da lesione all’immagine dell’amministrazione pubblica.

Preliminarmente, come previsto dall’art. 51, comma 6, del c.g.c., occorre valutare la sussistenza dei presupposti per la proponibilità dell’azione, in quanto la loro eventuale carenza deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Con riferimento a tali presupposti, la Corte costituzionale ha recentemente evidenziato come l’abrogazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 ad opera dell’art. 4, comma 1, lettera g), dell’Allegato 3 al codice di giustizia contabile, a decorrere dal 7 ottobre 2016, “modifica il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell’azione di responsabilità per danno erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni” (Corte cost. n. 123 del 2023). Nel caso in esame, tuttavia, la questione relativa alla successione delle norme richiamate non assume rilevanza, posto che la convenuta è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per il reato proprio di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p..

Si rileva, altresì, che l’azione della Procura contabile è stata esercitata entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Quanto alla sussistenza del danno, si richiama la consolidata giurisprudenza, che riconduce tale tipologia di danno alla lesione del bene, di rilevanza costituzionale, costituito dal buon andamento e dall’imparzialità dell’azione amministrativa (ex multis Sez. II Centr. n. 60/2024; Sez. giur. Regione Lombardia n. 98/2024; Sez. giur. Regione Toscana n. 46/2024 ed in tal senso anche Corte cost. n. 123/2023).

Nel caso in esame tale danno è senza dubbio ravvisabile nella condotta della convenuta che, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, ha individuato per il conferimento di incarichi di sostituzione temporanea persone di sua conoscenza che, in violazione della regola generale dell’ordine della graduatoria, erano collocate in posizione arretrata rispetto ad altri iscritti. Peraltro, la notizia di tali condotte, reiterate nel tempo a favore di diversi beneficiari, ha avuto diffusione anche nella stampa locale, come documentato dal P.M.

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