Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 2373 del 31 luglio 2024
Con la riforma disposta dall’art. 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – che ha modificato gli articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502– è stata introdotta una revisione del sistema di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture private in una logica pro concorrenziale. Il meccanismo attuativo previsto dall’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 è stato affidato al decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022, e ad atti generali delle singole regioni, in fase di ulteriore attuazione.
È legittimo il decreto assessoriale che individui i criteri e i requisiti, valevoli per tutte le strutture private che intendano operare (o continuare ad operare) nel servizio sanitario con remunerazione pubblica, necessari ad innestare nel sistema i nuovi principi di riforma economico sociale dettati dalla stessa l. n. 118 del 2022 rientra nell’ipotesi di retroattività cd. “impropria” delineata dalla sentenza dall’Adunanza plenaria 5 agosto 2022 n. 9, incidendo su effetti ontologicamente e funzionalmente distinti dal pregresso fatto generatore.
Il T.a.r. nel caso in esame ha osservato come il citato principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria si attagli perfettamente alla situazione concreta, nella quale deve escludersi che si possa configurare una sorta di doppio binario tra vecchie e nuove strutture/attività sul piano dell’accreditamento e della contrattualizzazione; e come sia piuttosto necessario preservare, a regime, un sistema coerente e unitario di offerta di prestazioni a remunerazione pubblica proprio in ossequio alla logica di derivazione eurounitaria ispirata ai principi della concorrenza (seppure “amministrata”) e del miglioramento dei risultati complessivi del sistema, quale enucleabile anche dalla novella legislativa di cui alla l. n. 118 del 2022.
L’obiettivo da perseguire è, pertanto, quello di porre in una posizione di parità tutte le strutture operanti nel perimetro del servizio sanitario nazionale/regionale – peraltro, con la previsione di una fase transitoria biennale per gli adeguamenti delle strutture preesistenti – le quali devono necessariamente operare secondo i medesimi standard di qualità, venendo in rilievo un sistema in cui tutte le strutture sono soggette a periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti per l’accreditamento.