Nel pubblico impiego il contratto integrativo che stabilisce trattamenti migliorativi rispetto al CCNL, è radicalmente nullo

Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 6 giugno 2024

I ricorrenti, avvocati interni dell’azienda ospedaliera controricorrente, hanno agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali a loro asseritamente dovuti con riferimento a delle sentenze favorevoli all’ente patrocinato, con spese compensate, come previsto dall’art. 10 del Regolamento aziendale n. 1044 del 10 maggio 2010, per il quale i dirigenti avvocati, in simili casi, avevano diritto a ricevere tali compensi nella misura minima stabilita dalle tariffe approvate con il Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma adottato il 28 ottobre 2004.

I giudici del merito hanno dato loro torto in quanto il CCNL di settore (art. 64 Comparto sanità, area dirigenti non medici 1994-1997, confermato dall’art. 52, u.c., CCNL 1998-2001, rimasto inalterato nei successivi contratti collettivi 2002- 2005 e 2006-2009) prevedeva che ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettavano i compensi professionali previsti dal regio decreto n. 1578 del 27 novembre 1933, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.  

La Suprema Corte ha confermato che in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez.L, n. 6553 del 6 marzo 2019). In particolare, l’atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez.L, n. 6715 del 10 marzo 2021). Questo orientamento, peraltro, è consolidato presso la giurisprudenza di legittimità proprio in casi come quelli in esame, nei quali si tratta del compenso spettante ai dipendenti-avvocati degli enti del comparto sanità(Cass., Sez. L, n.del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, 5 n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020;Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020)

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