Il provvedimento del dirigente scolastico in materia di ore di sostegno non è vincolato alle determinazioni del GLO

Consiglio di Stato, sentenza n. 7089 del 12 agosto 2024

Il dato letterale della disciplina di rango primario, l’art. 7, co. 2, lett. d) del d.lgs. 66/2017, nello scolpire obiettivi e contenuti del Piano educativo individualizzato, precisa che esso espliciti, inter alia, “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, […] nonché […] la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”. In buona sostanza, il P.E.I. compendia le determinazioni conclusive del GLO quale organo collegiale a composizione mista cui è demandato l’esercizio della discrezionalità tecnica sull’individuazione delle misure di inclusione scolastica e veicola le proposte finali in punto di determinazione del numero di ore di sostegno e di risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.

Proposte, non già assegnazioni definitive: la littera legis è inequivoca sul punto.

Difatti, i passaggi successivi vedono il coinvolgimento del dirigente scolastico quale organo propulsivo nell’individuazione e assegnazione delle misure di sostegno: invero, anche per il sostegno didattico in senso stretto, la disciplina primaria non vincola in modo pedissequo il dirigente scolastico, il quale gode comunque di taluni margini di apprezzamento ben individuati dall’art. 10, co. 1 d.lgs. 66/2017 giacché “sulla base del P.E.I. di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.

Con ciò non si intende mettere in discussione che vada incluso in quel “nucleo duro indefettibile” di garanzie del diritto fondamentale del disabile allo studio l’assegnazione da parte dell’amministrazione scolastica di un numero di docenti di sostegno per ciascun alunno disabile, in correlazione alla documentazione medica circa lo stato e la gravità della disabilità, secondo la valutazione effettuata all’interno di ciascun istituto scolastico in occasione della predisposizione del “progetto educativo didattico” e del piano educativo individualizzato. Osserva, infatti, la più prudente giurisprudenza amministrativa, che “se anche non è configurabile un diritto incondizionato all’assistenza “ottimale” (essendo i diritti sociali a prestazione diritti finanziariamente condizionati), esiste, pur sempre, un nocciolo duro di garanzie atto ad impedire che il diritto allo studio di questi soggetti possa essere semplicemente nominale, sacrificato sull’altare delle disponibilità finanziarie” (Cons. giust. amm. Sicilia, 21 novembre 2018, n. 788). Del resto, come sottolinea la Corte costituzionale, la natura fondamentale del diritto in oggetto impone al legislatore l’onere di riempire quella situazione soggettiva di contenuti concreti, attraverso la predisposizione degli strumenti idonei alla sua realizzazione ed attuazione nel difetto dei quali lo stesso si ridurrebbe a “mera previsione programmatica (Corte Cost., sent. n. 215/1987).

Nondimeno, la stessa giurisprudenza amministrativa, con sostanziale adesione da parte di questo Collegio, dubita che “il provvedimento del dirigente scolastico sia un atto del tutto vincolato alle risultanze della documentazione dei competenti organi sanitari e scolastici (P.E.I., P.E.D., verbale del G.L.I.S.) e dunque un atto dovuto. Non può escludersi un margine di apprezzamento da parte del dirigente, per ragioni obbiettive che non possono consistere, tuttavia, nella indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche. Ragioni obiettive che possono consistere nella manifesta irragionevolezza, erroneità, contraddittorietà della suddetta documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia concretamente sufficiente un unico insegnante di sostegno per tutti” (Cons. giust. amm. Sicilia, 21 novembre 2018, n. 788).

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