In caso di omessa riscossione, il termine prescrizionale dell’azione erariale comincia a decorrere dal momento della prescrizione del credito dell’ente pubblico

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, sentenza n. 429 del 19 agosto 2024

Va scrutinata l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, sollevata da X s.p.a. sul presupposto che la stessa avrebbe cessato ogni attività in favore del Comune in data 30 giugno 2014 e, pertanto, ad avviso della convenuta, il termine quinquennale per esperire l’azione di responsabilità erariale sarebbe spirato il 30 giugno 2019, dovendo considerare nel computo della prescrizione solo il periodo di tempo nel quale la X s.p.a. ha effettivamente svolto l’incarico affidatole dal Comune.

Il Collegio reputa l’eccezione infondata in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, in ipotesi di responsabilità amministrativa da mancata riscossione di entrate, è la perdita del diritto di credito che rende il danno erariale attuale e certo (cfr. C.d.C. Sez. I Centr. n.313/A/1999, Sez. III Centr. n. 182/2007), inteso questo come deminutio patrimonii e corrispondente al valore del credito perso, e quindi al denaro dovuto, oggetto della prestazione. Tale diritto viene meno e finisce col costituire danno erariale risarcibile quando si compiono i termini prescrizionali (C.d.C. SS.RR. 22 aprile 1992, n.764 e, più di recente, C.d.C. III Sez. App. n.369/2012), non potendo incidere sul computo del suddetto termine aspetti che invece si pongono su un piano diverso e che riguardano, semmai, la valutazione delle singole responsabilità dei soggetti convenuti e quindi la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo delle stesse.

Infatti, la condotta in contestazione consiste nella mancata riscossione di entrate tributarie per gli anni 2012 (con perdita definitiva per le casse comunali del gettito fiscale il 31.12.2018), 2013 (con perdita definitiva per le casse comunali del gettito fiscale il 31.12.2019) nonché, per le maggiorazioni TARI in base al calcolo della superficie commerciale occupata (mtq 832 anziché 443) per gli anni 2014 (con prescrizione del credito il 31.12.2020), 2015 (con prescrizione del credito il 31.12.2021) e 2016 (con prescrizione del credito il 31.12.2022).

Pertanto, al momento della notifica dell’invito a dedurre (ottobre 2023), non risultava ancora decorso il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della Procura contabile, decorrente, come detto, dalla maturazione del termine quinquennale di prescrizione del diritto di credito.La tesi della convenuta X, che ancora il dies a quo alla data di cessazione dell’incarico in data 30.6.2014, non può essere accolta in quanto nella responsabilità amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso”; per individuare il momento di decorrenza di detto termine prescrizionale bisogna considerare che la relativa fattispecie di illecito si completa dopo l’avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso, ed il “dies a quo”, allora, deve far riferimento a quest’ultimo, che si realizza al momento del depauperamento dell’amministrazione o dell’ente (v. anche Corte dei Conti – Sezione II, 19 ottobre 1998 n. 212/A.) Ed allora, in base al principio dell’effettività del danno, per cui è necessaria sempre la manifestazione dello stesso nella sua materialità, non essendo sufficiente una mera condotta attiva od omissiva astrattamente qualificabile come illecita, deve ritenersi che nel caso di specie, in coerenza con la giurisprudenza sopra citata, la fattispecie integrante, in astratto, un diritto al risarcimento può verificarsi solo a seguito della prescrizione del diritto di credito, individuata nelle date sopra riportate.

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