Corte di Cassazione, sentenza n. 16909 del 19 giugno 2024
La Corte d’Appello dichiarava non essere la AULSS datrice tenuta, ai sensi dell’art. 25 del CCNL per l’area della dirigenza medica del SSN dell’8.6.2000, alla manleva nei confronti del medico per le spese di lite sostenute e alla rifusione delle stesse, per un contenzioso relativo a prestazioni erogate nell’ambito della c.d. libera professione intramuraria, e in assenza di preventiva comunicazione all’azienda.
La Corte ha stabilito che la formulazione letterale della norma medesima, nel richiedere che l’obbligo di assunzione della difesa del dirigente insorga allorché il procedimento avviato a carico del medesimo riguardi atti o fatti “direttamente” connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, avverbio che non figura nell’art. 25 – induce ad escludere l’estensione della garanzia all’attività intramuraria, viceversa considerata nell’art. 24 del CCNL 8.6.2000 e, dall’altro, in quanto lo stesso art. 41 d.P.R. 270/1987 onera il dirigente della comunicazione preventiva all’amministrazione, procedura della cui osservanza nulla è qui allegato, postulando una necessaria valutazione ex ante da parte dell’amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente, la cui insussistenza è condizione per il riconoscimento del beneficio e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dirigente (cfr. Cass. n. 4978/2014 e Cass. n. 18946/2016).