Il welfare dell’ente non è soggetto ai limiti del salario accessorio, ma soggiace comunque ai vincoli in materia di spesa del personale

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 178/2024/PAR

Il comune di X chiede di sapere se sia possibile destinare al personale somme per il welfare integrativo previsto dall’art. 82 CCNL 16/11/22 anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017. 

Come già affermato da questa stessa Sezione con deliberazione n. 174/2023/PAR “La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017”.

Tuttavia, la spesa per interventi di questa natura, pur estranea ai limiti previsti dall’art 23, comma 2, d.lgs 75/2017 per il salario accessorio, e, quindi, esclusa dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, soggiace comunque ai vincoli di contenimento della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come affermato dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2015/QMIG.

Inoltre, con riferimento all’ipotesi del ricorso a risorse proprie aggiuntive, questa sezione aderisce a quanto affermato dalla sezione Liguria con deliberazione n. 27/2024/PAR secondo la quale non è consentito, in assenza di una base normativa espressa, …l’utilizzo di risorse per finalità di welfare integrativo in violazione dei limiti posti dall’art. 82, comma 2, del CCNL” giustificati da una generica ed estemporanea disponibilità di bilancio, ma tali da determinare un imprevedibile incremento della dinamica della spesa. Come già evidenziato in diverse pronunce (Sezione Lombardia del. 174/2023/PAR, e del 39/2024/PAR; Sezione Liguria del. 61/2023/PAR e del. 27/2024/PAR, innanzi citata) sono dunque da individuarsi nella corretta applicazione dell’art. 82 comma 2 del CCNL i limiti invalicabili a cui fare riferimento nell’utilizzo delle risorse proprie.

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