Corte di Cassazione, ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024
Relativamente all’esenzione Imu per l’abitazione principale, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del Dl n. 201/2011. Pertanto, è da escludere che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, come previsto dall’originaria formulazione della norma censurata. Quindi, salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, l’esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al possessore dell’immobile in cui quest’ultimo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche nel caso in cui il coniuge o il compagno abbia la residenza anagrafica in un altro comune. È stato così chiarito che, a differenza dell’ipotesi di “seconda casa” (per cui non spetta l’esenzione in parola), nel caso di residenze diverse l’agevolazione può certamente essere riconosciuta ad entrambi i componenti del nucleo familiare, purché questi abbiano fissato la propria residenza anagrafica ciascuno presso la propria abitazione principale.
Pertanto, rigettando il ricorso del contribuente, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva correttamente negato il beneficio in parola, posto che lo stesso ricorrente non aveva fissato la residenza, ma solo la dimora abituale, presso l’immobile per cui chiedeva l’esenzione d’imposta. A questo proposito, è utile richiamare la massima elaborata dalla Suprema Corte: “Il contribuente non può usufruire dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale, se presso l’immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. Infatti, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell’immobile per il quale l’esenzione sia stata invocata”.
In sintesi, ai fini dell’esenzione Imu per l’abitazione principale, è quindi necessario che nel periodo di riferimento si siano realizzati in concorso i presupposti della residenza anagrafica e della dimora abituale.