Il danno alla concorrenza non è “in re ipsa”

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 78 del 29 agosto 2024

Sembra al Collegio che si voglia giustificare l’esistenza di un nesso causale tra l’omissione delle gare e un asserito pregiudizio economico, riferendosi alla generale categoria del “danno alla concorrenza per illegittima pretermissione del confronto concorrenziale”. La tesi prospettata, presupporrebbe (erroneamente) la sussistenza di un danno in re ipsa, tuttavia non ipotizzabile in fattispecie. Infatti, non sempre e comunque in presenza di una violazione delle norme sulla concorrenza si verifica un danno, certo, attuale ed economicamente valutabile. Ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, il danno deve necessariamente essere provato, non potendosi ricorrere a generiche affermazioni di principio, prive di elementi probatori.

Va in proposito rammentato ancora e ulteriormente sottolineato che la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 2017, avente ad oggetto il conferimento a omissis della manutenzione straordinaria di 290 impianti di illuminazione pubblica di sua proprietà, fu tacciata di illegittimità per turbativa (art. 353 bis c.p.) e falsità ideologica (art. 479 c.p.). Ovviamente tali imputazioni discendevano dall’aver omesso una gara competitiva di affidamento dell’appalto e dall’aver dato per acclarato che l’appalto necessariamente avrebbe dovuto essere assegnato a omissis in quanto proprietaria degli impianti. Il procedimento penale, però, è stato archiviato per “infondatezza della notizia” fin dal novembre 2018 e questo preciso fatto storico non può essere assolutamente obliterato, laddove si consideri che una valutazione di infondatezza della notizia di reato faccia, evidentemente, caducare anche la fondatezza del fatto, asseritamente illecito, avanzato dalla Procura regionale.

Né si può pensare che – come condivisibilmente rilevano le difese – per attribuire l’appalto di “manutenzione straordinaria degli impianti (un maior) si poteva ricorrere direttamente alla proprietaria omissis, senza ricorrere a gara competitiva, mentre per affidare il servizio di manutenzione ordinaria (un minus) dei medesimi impianti occorreva percorrere una gara”.

Il Collegio conclusivamente è convinto che – anche in considerazione del più volte rilevato argomento della archiviazione nella sede penale – sarebbe forse più corretto e consequenziale ritenere che il funzionario che abbia visto avallare la legittimità della deliberazione di G.C. n. 50 del 23/12/2017 attraverso un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia si fosse anch’egli convinto in buona fede della correttezza amministrativa di non ricorrere ad una gara, in presenza di appalti di servizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti di omissis.

Tanto rappresentato, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la domanda attorea

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