E’ foriero di danno erariale l’incarico di Direttore Generale a soggetto in quiescenza, anche se il pensionamento è sopravvenuto

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Basilicata, sentenza n. 40 del 23 maggio 2024

Nel merito, il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali subiti dalla Regione Basilicata in conseguenza dell’indebita percezione degli emolumenti retributivi da parte del Direttore Generale dell’ASP per il periodo successivo al suo pensionamento, in violazione dell’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (conv. con L. n. 135/2021).

Nella fattispecie all’esame la questione attiene alla legittimità, non del conferimento dell’incarico dirigenziale in questione, essendo il convenuto all’epoca regolarmente in servizio, ma della continuazione del rapporto a titolo oneroso in seguito all’intervenuto effettivo pensionamento dello stesso (risultando, all’evidenza, irrilevante il sopraggiungere del limite di età per il collocamento a riposo, se successivo), visto che la continuazione a titolo gratuito è pacificamente consentita per il periodo previsto dalla predetta disposizione.

Il dato letterale di quest’ultima circoscrive il divieto al conferimento di incarichi a soggetti già collocati in quiescenza, dovendosi però evitare, «… applicazioni sostanzialmente elusive della legge (sulla necessità di interpretare correttamente la norma per evitare elusioni, ad esempio, attraverso una diversa denominazione dell’incarico conferito, si veda TAR Lazio – Roma, sez. III-bis, sentenza 14 novembre 2016 n. 11301), in ipotesi, conferendo l’incarico all’interessato poco tempo prima di essere collocato in quiescenza (teoricamente anche un solo giorno prima)», come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. I, nel parere n. 309 del 4 febbraio 2020, che così ha concluso: «Reputa la Sezione che nell’ipotesi in cui venga conferito incarico ad un soggetto ancora in servizio, per evitare elusioni, al momento della collocazione in quiescenza il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Ed invero, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, terzo periodo, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti dello stesso comma 9 sono comunque consentiti a titolo gratuito». Tale necessità era già stata evidenziata dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, nella quale si avvertiva: «Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilità di conferire un incarico gratuito». Anche la giurisprudenza contabile, in sede consultiva, ha chiarito che «…la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità» (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazioni. n. 28/2019/PAR e n. 178/2020/PAR). Esprimendosi analogamente sul punto, poi, con il parere n. 0036607 del 28/05/2021 il Dipartimento della Funzione pubblica ha posto l’accento sulla «…ratio di contenimento della spesa pubblica sottesa alla disciplina».

È indubitabile che, avvenuto il collocamento a riposo, all’incarico in questione, sia che lo si volesse ricondurre agli incarichi dirigenziali o direttivi (come prospettato dalla Procura) sia che lo si considerasse carica in organo di governo delle amministrazioni (come rappresentato nel parere del 22/6/2022, citato nell’esposizione in fatto), avrebbe comunque dovuto inequivocabilmente applicarsi il regime di gratuità previsto dalla norma. Risulta, pertanto, sicuramente dannosa l’erogazione da parte della ASP, e la conseguente percezione da parte dell’interessato, della retribuzione connessa alle funzioni di DirettoreGenerale da quest’ultimo ricoperte presso la stessa Azienda successivamente al pensionamento, e ciò fino alla data delle sue dimissioni.

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