Corte di Cassazione, sentenza n. 24366 dell’11 settembre 2024
Sebbene il rispetto dei principi imponga «una valutazione comparativa tra una rosa di candidati, la quale deve contemplare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali ed essere sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate, non potendo tale motivazione esaurirsi in un apodittico giudizio di idoneità privo di concreti riferimenti alle caratteristiche ed alle esperienze professionali dei singoli candidati ed espresso con formule generiche» (Cass. n. 1488/2024 cit.), la semplice violazione di tale regola non è sufficiente per dare fondamento a una domanda di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno avanzata da un candidato escluso dalla comparazione o considerato recessivo sulla base di una motivazione opaca.
La domanda di condanna al risarcimento del danno presuppone la prova del pregiudizio patito, la quale richiede a sua volta la dimostrazione che, qualora la comparazione fosse stata effettuata o correttamente valutata, il candidato escluso avrebbe dovuto essere prescelto o, perlomeno, avrebbe avuto buone possibilità di essere prescelto (perdita di chance).
Nel caso di specie, la ricorrente non mira a dimostrare che, ove correttamente valutata in comparazione con l’altro partecipante, avrebbe avuto buone possibilità di essere preferita. Infatti, non chiede il risarcimento del danno da perdita di chance.
La ricorrente sostiene invece che l’Azienda sanitaria sarebbe stata vincolata da norme di diritto a preferire il suo curriculum in confronto a quello dell’altro dirigente. E infatti rivendica il diritto (non a una corretta e trasparente valutazione, ma direttamente) al conferimento dell’incarico di direttrice del Dipartimento «Affari Legali» e chiede il risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive che avrebbe percepito in caso di conferimento dell’incarico. Ebbene, rispetto a una domanda formulata in questi termini, è irrilevante (insufficiente) denunciare la violazione del dovere di motivazione comparativa della scelta e discutere della possibilità, per l’amministrazione datrice di lavoro, di integrare in corso di causa la motivazione mancante o lacunosa.