Allorquando l’appalto abbia ad oggetto servizi, e gli stessi siano di particolare complessità alla luce del disposto dell’articolo 32 dell’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.
Sotto diverso e complementare profilo, è doveroso osservare che la soglia di euro 500.000, nelle fonti normative rilevanti ai fini del quesito, risulta anche prevista quale massimale minimo assicurato con le polizze assicurative previste, dagli artt. 37 e 43 dell’allegato I.7 al codice dei contratti, per i soggetti incaricati della verifica di progettazione, che è una fase -a tutta evidenza- dei lavori più che dei servizi e delle forniture.
Tuttavia il comma 1 dell’articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 riferisce gli “oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10” come “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, e pertanto, a parere del Collegio, nulla osta a che le polizze assicurative relative ai rischi connessi alle attività tecniche previste nell’allegato I.10 riguardino anche le attività contrattuali in materia di servizi al di sotto dei 500.000 euro; per le forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa esclude la particolare complessità e quindi la nomina di un direttore di esecuzione.