All’annullamento in autotutela non consegue necessariamente la condanna alle spese, tranne in caso di manifesta illegittimità dell’atto fin dall’origine

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24241 dep il 10 settembre 2024

Con riferimento alla questione centrale del giudizio relativa all’obbligo di motivazione sulla regolamentazione delle spese in ipotesi di cessazione della materia del contendere, si ricorda anche che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., Sez. 5, n. 33157/2023, Rv. 669583 – 01, Sez. 6 – 5, n. 3950/2017, Rv. 643203 – 01, Sez. 5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., n. 19947/2010, Rv. 614544 – 01).

Deve, inoltre, essere ribadito il principio per cui nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231, Rv. 620084 – 01)

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