Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 104 del 4 ottobre 2024
La Procura contabile ha chiamato in giudizio il dottor X, direttore medico dell’Azienda Ospedaliera omissis chiedendo la condanna del medesimo al pagamento, a favore dell’Azienda Ospedaliera sopra citata, di euro 255.913,83, a titolo di risarcimento delle seguenti poste di danno:
a) danno patrimoniale da omesso riversamento della quota, spettante all’Amministrazione, delle visite mediche effettuate dal convenuto in regime di convenzione di attività intramuraria (c.d. intra moenia), pari ad euro 111.188,00;
b) danno patrimoniale da erogazione sine causa dell’indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell’azienda, pari ad euro 103.730,48;
c) danno patrimoniale da “debito orario”, pari ad euro 25.995,35;
d) danno all’immagine, pari ad euro 50.000,00.
Riguardo al danno patrimoniale da omesso versamento della quota, spettante all’Amministrazione, delle visite mediche effettuate dal convenuto intramoenia, il Collegio, esaminati gli atti versati in giudizio, con specifico riferimento al materiale istruttorio raccolto in sede penale e ai provvedimenti emessi dal giudice penale, ritiene che sussistano prove incontrovertibili circa la condotta tenuta dal convenuto, che ha svolto in regime di convenzione intramuraria attività medica e, dopo aver riscosso l’onorario dovuto per le prestazioni, ha omesso di versare all’azienda sanitaria quanto ad essa spettante.
Riguardo al danno patrimoniale da erogazione sine causa dell’indennità di esclusività e relativi oneri a carico dell’azienda ospedaliera, si ritiene che la domanda attorea sia da accogliere integralmente, non essendo condivisibili le argomentazioni espresse dalla difesa del convenuto che ha sostenuto che il danno da indennità di esclusiva non sussisteva
Riguardo al danno da inosservanza del debito orario, il Collegio osserva che l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce di per sé un oggettivo parametro cui correlare il sostanziale conseguimento dell’interesse pubblico ad un’efficiente prestazione di servizi di sanità pubblica, per cui si ritiene che la domanda attorea sia da accogliere integralmente.
Riguardo al danno all’immagine, il Collegio richiama ed aderisce alla recente giurisprudenza maggioritaria, che afferma che l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a pronuncia di condanna, ai fini dell’integrazione del presupposto di ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, sia da confermare anche a seguito della nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis c.p.p., recata dall’art. 25 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in quanto “il tenore letterale dell’eccezione introdotta al secondo periodo della citata norma attiene espressamente alle equiparazioni stabilite da “disposizioni di leggi diverse da quelle penali”, mentre la fattispecie in esame si fonda sull’equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna frutto di interpretazione giurisprudenziale, confermata proprio dal terzo periodo del comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p.” (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 25/2024, Sez. Giur. Lombardia n. 31/2024).
Venendo alla determinazione dell’entità del danno all’immagine nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, in considerazione del rilevante ruolo rivestito dal convenuto all’epoca dei fatti (Medico Direttore di S.C.), della diffusione (nell’ambiente sociale di riferimento e con la stampa) dell’immagine negativa pubblica, delle ripetute plurime condotte poste in essere dal convenuto, del delicato settore – sanitario – in cui operava il convenuto, in cui sono coinvolti oggettivamente interessi sensibili, sia congrua, in base ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., una quantificazione del risarcimento del danno da lesione dell’immagine pari ad euro 34.000,00.
Alla luce di quanto esposto deve essere riconosciuta la responsabilità del convenuto per tutte le voci di danno a lui ascritte.