Il welfare integrativo, data la natura assistenziale e previdenziale, non è soggetto ai limiti sull’ammontare del fondo decentrato

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2024/QMIG

La questione di massima rimessa all’esame di questa Sezione origina da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune, riguardante un quesito in merito all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che pone limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale. In particolare, l’Ente chiede di conoscere l’avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «se le risorse del fondo decentrato destinate all’implementazione delle misure di welfare integrativo, stante la natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale delle predette misure, possano essere considerate non soggette al limite del fondo di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017»

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 248/2024/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: «le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali».

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