In mancanza dell’accordo decentrato entro l’anno, le risorse variabili si perdono o no? Alla Sezione delle Autonomie dirimere l’apparente contrasto tra principio contabile e giurisprudenza

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 295/2024/QMIG del 28 agosto 2024

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motivazionale, della rilevanza sistematica della questione e ritenendo, in ogni caso, opportuno acquisire un orientamento uniforme di carattere generale, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, o alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, le seguenti questioni di massima concernenti l’esatta interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 5.2. dell’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui prevede che Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”:

1) se, costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, debbano ritenersi definitivamente vincolate tutte le risorse (sia di parte stabile che di parte variabile,concernente voci a carattere discrezionale e occasionale, soggette a variazioni annuali, tra le quali, innanzitutto, la valutazione della performance collettiva e individuale) destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, ovvero quali di tali risorse costituiscano economie non vincolate non destinate a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, anche in relazione a quanto disposto dalla lett. a), primo trattino, del predetto paragrafo 5.2, dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale, per la spesa di personale, l’imputazione dell’impegno avviene «nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale […]»;

2) se, nella medesima ipotesi (costituito e certificato il fondo, in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio), le risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, che secondo il richiamato principio contabile sono “immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”, siano legittimamente impegnabili ed erogabili sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento, precisando, in caso di riposta affermativa, in presenza di quali presupposti ciò sia possibile e, in caso di risposta negativa, quali siano le corrette modalità di utilizzazione delle economie di spesa confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

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