Consiglio di Stato, sentenza n. 8304 del 16 ottobre 2024
L’appellante indicata in epigrafe agisce nel presente giudizio per il risarcimento dei danni da ritardata assunzione alle dipendenze dell’amministrazione provinciale, per il periodo intercorrente dal dicembre 1983 all’ottobre 1993.
Nominata con delibera di giunta del 7 dicembre 1983, n. 3356, biologa di ruolo presso il centro di ecologia provinciale, la presa di servizio era tuttavia impedita dal mancato superamento del controllo di legittimità da parte del CORECO (delibera del 17 aprile 1984, n. 129490), che ne disponeva l’annullamento sul presupposto dell’assenza di un posto di ruolo di biologo in seguito al trasferimento dei servizi dall’amministrazione provinciale al sistema sanitario nazionale. Contro l’atto negativo di controllo l’odierna appellante agiva tuttavia vittoriosamente nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con giudizio definito con sentenza di questo Consiglio di Stato del 19 dicembre 1990, n. 1033.
In esecuzione del giudicato l’amministrazione provinciale negava nondimeno la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell’assunzione, con delibera di giunta del 15 ottobre 1993, n. 3231, annullata anch’essa in accoglimento di un nuovo ricorso dell’appellante, con sentenza di questo Consiglio di Stato del 20 giugno 2011, n. 3681. La pronuncia ora richiamata statuiva che l’odierna appellante aveva diritto alla retrodatazione dell’assunzione al 1983 ai soli fini giuridici e non anche economici, per non avere prestato attività lavorativa.
Seguiva un ricorso in sede giurisdizionale civile per la condanna dell’amministrazione provinciale al risarcimento per equivalente monetario della ritardata assunzione, oggetto del presente giudizio.
Oltre che non prescritta la domanda risarcitoria è anche fondata nel merito. Ricorre innanzitutto il presupposto dell’illegittimità della mancata assunzione in applicazione della delibera di giunta provinciale del 7 dicembre 1983, n. 3356/5, a causa del suo annullamento in sede di controllo dal CORECO (con la citata delibera del 17 aprile 1984, n. 129490), tuttavia a sua volta annullato in sede giurisdizionale, con sentenza di questo Consiglio di Stato del 19 dicembre 1990, n. 103. L’illegittimo diniego ha quindi determinato l’assunzione dell’odierna appellante alle dipendenze dell’amministrazione provinciale con il ritardo lamentato, solo a decorrere dal mese di ottobre 1993, sulla base della più volte richiamata delibera di giunta provinciale del 15 ottobre 1993, n. 3231, che nondimeno ha negato la retrodatazione economica della nomina.
Per la quantificazione degli emolumenti da corrispondere a titolo risarcitorio può farsi luogo ad una condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.; a questo scopo è assegnato all’amministrazione provinciale resistente il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la formulazione alla ricorrente di una proposta risarcitoria corrispondente agli emolumenti stipendiali che a questa avrebbero dovuto essere corrisposti per il periodo in contestazione nel presente giudizio, e cioè dal dicembre del 1983 all’ottobre del 1993. Sul capitale così liquidato dovranno essere riconosciuti gli accessori propri del credito di valore, dati dalla rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT FOI tempo per tempo vigente e degli interessi compensativi, al saggio legale parimenti succedutosi nel periodo temporale di computo della somma dovuta. A questo riguardo la decorrenza può essere indicata al momento dell’adozione della delibera di giunta provinciale del 15 ottobre 1993, n. 3231, mentre la scadenza è fissata al momento del pagamento effettivo.