La remunerazione di extrabudget agli accreditati può essere foriero di danno erariale

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022 Requisitoria del Procuratore regionale Pres. Antonio D’Amato udienza del  23 ottobre 2024, pagg 48-49

Nella Regione Molise il fenomeno dell’extrabudget è divenuto di natura sistemica e ha favorito la nascita di numerosi contenziosi azionati dalle strutture private nei confronti dell’Ente regionale; in passato la Regione, al fine di favorire la cessazione della materia del contendere, ha adottato soluzioni che sono state oggetto di forti critiche da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di Assistenza; si fa riferimento, in particolare, al contenuto del già richiamato verbale del 18 aprile 2023 relativo alla riunione congiunta di detti Organismi nella parte in cui è indicato che: “(…) I Tavoli richiamano ancora una volta l’ingente riconoscimento economico avvenuto nel 2015 pari a 84 mln di euro per le strutture a gestione diretta regionale, cui era collegato il ritiro dei contenziosi e a cui avrebbe dovuto seguire anche un più leale dialogo istituzionale nell’ambito della normativa vigente.

Ogni anno, invece, il contezioso si ripresenta anche in numero incrementale e peraltro le strutture operano in assenza di accordi contrattuali. Si ricorda che tale fattispecie non è prevista dal decreto legislativo n. 502/1992”.

Alla luce di tali gravi questioni registrate negli scorsi anni, questa Procura richiama ogni singolo Soggetto (sia pubblico che privato) che opera all’interno del complesso e articolato processo legato al fenomeno dell’accreditamento, al dovere di responsabilità e di legalità al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe nel prossimo futuro.

Si vuole ribadire in questa sede che il sistema normativo che governa la materia è ispirato al seguente principio: il budget economico rappresenta la disponibilità massima, pertanto invalicabile, delle risorse messe a disposizione di una controparte contrattuale e, dunque, la quota di fatturato che supera quanto individuato come limite in un contratto non deve essere ritenuta sempre e, in ogni caso, una quota dovuta e dunque remunerabile. È quanto afferma un’ampia giurisprudenza civilistica, amministrativa, contabile e costituzionale, che non lascia spazio alcuno a diverse interpretazioni. Anzi comporterebbe, nell’ipotesi in cui un siffatto extrabudget fosse stato già corrisposto, la sua ripetizione per indebito con conseguenti responsabilità erariali di chi lo ha consentito

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