Corte dei Conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 16 del 29 ottobre 2024
In questa sentenza la Corte dei Conti ha accolto il ricorso del Gruppo consiliare “Orgoglio Molise” contro la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise che aveva dichiarato non regolare il rendiconto del gruppo per l’anno 2023.
La Corte ha respinto il primo motivo di censura del gruppo, rilevando che la Sezione di controllo aveva correttamente esaminato la regolarità delle spese sostenute dal gruppo, in particolare per il personale assunto, in relazione al quadro normativo vigente. La Corte ha chiarito che tale verifica rientrava nei poteri della Sezione di controllo, in quanto finalizzata ad accertare la “corretta rilevazione dei fatti di gestione” e la “regolare tenuta della contabilità”, come previsto dalla normativa.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, incentrato sull’inapplicabilità ai gruppi consiliari della disciplina di cui all’art. 9, commi 1-quinquies ed 1-sexies, del d.l. 113/2016, convertito in l. 160/2016 (In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo) sulla quale la Sezione regionale aveva fondato la dichiarazione di irregolarità del rendiconto.
La Corte ha richiamato le proprie precedenti sentenze n. 9/2024/RGC e n. 10/2024/RGC, nelle quali aveva già affermato che i gruppi consiliari non rientrano tra i soggetti qualificabili come “enti territoriali” destinatari della suddetta disciplina sanzionatoria.
La Corte ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i gruppi consiliari sono “articolazioni organizzative del Consiglio regionale” e “proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale”, ovvero “uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio”. Pertanto, una lettura estensiva della disciplina in questione, comprensiva anche dei gruppi consiliari, risulterebbe incompatibile con l’autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni e con le funzioni pubbliche riconosciute ai gruppi consiliari dalla Corte Costituzionale.
La Corte ha, inoltre, richiamato la normativa regionale molisana, in particolare l’art. 6, comma 5, della l.r. n. 20/1991, che attribuisce ai gruppi consiliari la competenza esclusiva sulla stipulazione dei contratti di lavoro e sulla gestione delle relative spese, in assenza di coinvolgimento della Regione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso per l’inapplicabilità della disciplina sanzionatoria di cui all’art. 9, commi 1-quinquies ed 1-sexies, del d.l. 113/2016 ai gruppi consiliari, accogliendo quindi il ricorso.