Una stazione appaltante ha posto il seguente quesito al Ministero dei lavori pubblici:
L’art. 45 c.3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”. Non comprende formalmente l’IRAP che è un onere posto ad esclusivo carico dell’amministrazione, tenuta al versamento del tributo. In assenza di indirizzo unitario, gli Enti stanno procedendo nei seguenti modi alternativi: A)Accantonamento somme a titolo di IRAP a carico dell’Ente aggiuntivo rispetto allo stanziamento del 2% (art. 45 c.2); B)L’Irap viene compresa nello stanziamento complessivo del 2% gravando direttamente sulla quota dell’80% (art. 45 c.3); C)Per contemperare l’equilibrio finanziario ed evitare di imputare l’Irap direttamente a carico del dipendente, gli Enti, in linea con la Cassazione (Cass. civ. sez. lavoro ord. 13/08/2019 n.21398), quantificano e creano una riserva indisponibile a titolo di Irap che grava direttamente sulla quota del 20% (art. 45 c.5) e successivamente procedono alla ripartizione dell’incentivo (quota 80% – art. 45 c.3) ai dipendenti interessati al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si richiede quale sia la modalità corretta da applicare tra quelle suindicate A, B e C
Il Servizio di supporto giuridico ha risposto che l’irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell’intervento, rinviando all’art. 10, co. 4, dello schema di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. N. 36/2023” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 ottobre 2023.
Il citato schema di regolamento recita che “Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico“