L’Antitrust ritiene illegittima la proroga da parte di Roma Capitale dell’affidamento in house ad ATAC per il trasporto pubblico locale

Antitrust, provvedimento n. AS2037

Si ritiene che Roma Capitale abbia illegittimamente prorogato l’affidamento in house ad ATAC S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all’esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente, sottraendosi così agli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022.

Le proroghe dell’affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale non periferico e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale – da ultimo disposte, rispettivamente, con determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 e con determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 – sono illegittime in quanto in contrasto con l’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 e con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17. Le proroghe in esame configurano altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti. 

Ebbene, emerge per tabulas come la condotta in esame di Roma Capitale configuri una violazione di tali articoli, laddove le restrizioni della concorrenza e delle libertà garantite dal Trattato non sono in alcun modo giustificate con apprezzabili interessi pubblici coincidenti con quelli individuati dalla giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia. Al contrario, nel caso di specie l’indebita limitazione della libertà di accesso al mercato (come rilevata dall’Autorità per le considerazioni prima svolte) si traduce in una posizione di privilegio dell’operatore ivi presente, priva di una ragionevole giustificazione sotto il profilo dell’interesse pubblico, anche considerati i risultati raggiunti nelle precedenti gestioni.

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