Le Sezioni Unite riassumono i principi in materia di diffusione, a scopo di informazione giuridica, di dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 36764 dep 3 ottobre 2024

Quanto invece alla divulgazione all’esterno, anche per scopi informazione giuridica, delle pronunce giudiziarie, è stato già evidenziato in dottrina in modo condivisibile come nell’ordinamento italiano la tutela della riservatezza in ambito giudiziario non riguardi gli atti del processo, che devono essere sempre completi dei dati identificativi delle parti, ma la divulgazione delle decisioni una volta depositate in cancelleria.

Gli artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003 informano la base legale per la liceità del trattamento in tema di informazione e costituiscono la base e delle limitazioni correlate anche alla salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari (art. 20, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679) e di cui si è detto).

L’art. 51, riprendendo quanto già a seguito del procedimento specificamente la diffusione dei provvedimenti giudiziari, dispone che «(…) i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica; il secondo comma della norma in esame stabilisce che “[l]e sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso Internet, osservando le cautele previste dal presente capo».

Il «presente capo» a cui la norma fa riferimento è costituito dal successivo art. 52, parzialmente innovato dal d.lgs. n. 101 del 2018, il quale stabilisce i casi di provvedimenti giuridizionali esenti da applicazione non solo ai fini per la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e altri provvedimenti in ogni forma. Esso trova applicazione non solo ai fini della divulgazione per ragioni di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici, bensì, in ragione della intervenuta soppressione di tale riferimento, prima contenuto nel suo disposto, a ogni fattispecie di riproduzione di pronunce giudiziarie. La norma fissa una regola generale e alcune deroghe

Il principio generale è quello per cui è assicurata la conoscenza integrale della sentenza a richiesta, fatte salve le eccezioni previste dalla disposizioni indicate.

La regola, in ragione del comma 7 del citato art. 52, è la diffusione del contenuto integrale di sentenze e altri provvedimenti giudiziari («[f]uori dei casi indicati nel presente articolo e secondo la procedimento in ogni forma»). La deroga è quella sancita dal comma 1, a tenore del cui «[i]nteressato può chiedere» per motivi anche integrali di sentenze e altri provvedimenti giudiziari in modo e legittima che sia apposta, a cura della cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento una annotazione volta a precluderne, in caso di riproduzione della sentenza (o del provvedimento) qualsiasi indicazione sulle generalità e altri dati identificativi di quanto previsto dalle disposizioni delle generalità o di altri dati identificativi in medesimo informazione giudiziaria deroga alla regola è quella contenuta comma 2 della norma concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di.2

L’ulteriore deroga alla “regola” è contenuta ordine grado) al provvedimento in esame senza attribuire formalmente autorità giudiziaria la potere di disporre con decreto, oltre a stabilire che sull’a richiesta di oscuramento la sentenza o cadere il provvedimento, utilizzabile alla medesima che pronuncia il provvedimento in dignità di sia apposta, fra le altre, cfr., Sez. U. n. 138 del 19/11/2020, non massimo che interessi in tema di atteso al comma 7 tutela dei diritti della d’ufficio sul punto annotazione vessazioni in danno alla integrità fisica e della sfera professionale e religiosa conseguenti alla ritenuta inidoneità a svolgere i compiti di cappellano militare; Sez. 5, n. 22601 del 03/05/2020, Lucentini, non mass., con riguardo a fatti di sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, riduzione in schiavitù).

Quanto al potere officioso di “omissare” i dati, il comma 2 costituisce una norma in bianco; il rinvio è alla disciplina in materia di privacy, e, in particolare, al già citato art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 per cui sono soggetti a oscuramento obbligatorio quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Ciò consente di cogliere il senso e la portata dell’art. 2 septies del d.lgs. n. 196 del 2003, che, non casualmente, vieta, anche in caso di trattamento lecito, la diffusione di dati sensibili costituiti da dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

L’art. 4 del Regolamento UE precisa che sono:

  • dati genetici, quelli relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica in grado di fornire informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, quali risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica;
  • dati biometrici quelli personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
  • dati relativi alla salute quelli relativi alla salute fisica o mentale di una persona, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.3

Il comma 5 dell’art. 52 prevede, infine, un’ipotesi di ulteriore oscuramento ex lege volta a tutelare, oltre alle persone offese da atti di violenza sessuale (come prevede il procedimento giudiziario, le parti di procedimenti minorili, a qualsiasi titolo coinvolti in reato art. 734- bis cod. pen.), i soggetti di minor età in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone

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