Gli incentivi per funzioni tecniche sono soggetti a tassazione separata per gli anni pre-regolamento, e a tassazione ordinaria quelli degli anni post-regolamento

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 227/2024 del 25 novembre 2024

L’istante descrive nel dettaglio le diverse fasi della complessa procedura che, come stabilito, precede la liquidazione degli incentivi e la verifica delle attività svolte dai tecnici e fa presente che non ha potuto erogare gli incentivi relativi alle funzioni svolte tra il 2016 e il 2020 in assenza del Regolamento interno previsto dal Codice dei contratti pubblici, adottato ad aprile 2021.

L’Agenzia, dopo aver confrontato il fatto concreto con la cornice normativa di riferimento, ritiene che agli incentivi erogati prima del 2021 possa essere applicato il regime della tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, perché, come chiarito nei documenti di prassi, nel caso in cui gli emolumenti vengano corrisposti in un periodo di imposta successivo rispetto a quello a cui si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (nel nostro caso il contratto collettivo stipulato nel 2021), si realizzano le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

Alle somme relative alle funzioni svolte dal 2021, ed erogate da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell’erogazione sia fisiologico, deve essere applicato, invece, il regime ordinario. La risposta richiama, al riguardo, i chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi con i quali veniva precisato che il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti. E ancora, che, con riferimento alle retribuzioni di risultato, la tassazione separata non è giustificata qualora tali retribuzioni siano corrisposte in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.

Quindi, precisa l’Agenzia, se l’erogazione degli incentivi per le attività svolte dal 2021 dovesse avvenire in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma coerentemente con la complessità dell’iter previsto dal Regolamento e dal Contratto collettivo e con una tempistica costante, tali emolumenti dovranno concorrere alla tassazione ordinaria.

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