La gravità dell’inadempimento definitivo al pagamento di tributi, ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, dovrebbe essere in proporzione al valore dell’appalto

Consiglio di Stato, ordinanza n. 7518 dell’11 settembre 2024

Il fulcro della questione di legittimità costituzionale che qui occupa il Collegio, ciò di cui fondamentalmente si dubita è la proporzionalità sub specie di necessità della misura adottata dal legislatore per “tarare” l’automatismo escludente previsto per le fattispecie di irregolarità fiscali definitive.

L’intervento correttivo che si profila necessario per ricondurre l’automatismo legale a effetto escludente di cui all’art. 80, co. 4 primo e secondo periodo del d.lgs. 50/2016 nei binari dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza consiste, a parere del Collegio, nell’inserzione di una chiara previsione di principio che àncori la determinazione della soglia escludente al valore dell’appalto, sulla falsariga del congegno divisato dal settimo periodo e inverato, infine, dal D.M. 28 settembre 2022.

In altre parole, il Collegio rimettente reputerebbe bastevole ad elidere i rilevati profili di contrasto un intervento additivo di principio del giudice delle leggi secondo cui costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell’appalto. Si tratterebbe di una pronuncia additiva di principio dal momento che lascerebbe impregiudicato il margine di intervento discrezionale del legislatore nel dare contenuto al meccanismo di correlazione proporzionale secondo il parametro ritenuto più congruo (il D.M. 28 settembre 2022 ha stabilito un coefficiente di proporzionalità del 10% quale indice di gravità delle violazioni non definitive, che ben potrebbe essere inasprito nell’ipotesi in esame anche mediante meccanismi di correlazione regressiva o comunque non lineare). Nelle more dell’intervento legislativo e ai fini della certezza del diritto e dell’azione amministrativa, vieppiù avvertita in campo di automatismi legali, l’Amministrazione e il giudice amministrativo ben potranno applicare in via analogica il parametro fissato dal prefato decreto ministeriale, in considerazione della dichiarata lacuna normativa in senso tecnico e della acclarata comunanza di ratio legis.

Siffatto intervento additivo avrebbe come immediata ricaduta, nella fattispecie in esame, che il debitum fiscale definitivamente accertato di Dussmann non avrebbe il carattere di gravità ad effetto escludente, individuabile nella specie nell’importo di euro 954 mila euro (pari al 10% della base d’asta di euro 9.543.000), indi il primo motivo di gravame andrebbe incontro a sicuro rigetto con passaggio allo scrutinio del secondo motivo di appello il quale, afferendo ai profili di anomalia dell’offerta di Dussmann, è logicamente e necessariamente successivo.

Conclusivamente, si ritiene, per le su esposte ragioni, di sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 80, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che costituiscono gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, in ogni caso, correlato al valore dell’appalto.

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