Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31137 del 5 dicembre 2024
La soluzione qui accolta, nel senso della persistenza del sistema del doppio binario anche dopo la norma di interpretazione autentica, è quella che si palesa maggiormente aderente al dato testuale ed all’interpretazione sistematica delle norme di riferimento nonché conforme all’art. 103 Cost.; essa non appare in contrasto con alcuna superiore esigenza e men che meno implica il rischio, temuto da Cass. 19195/2013 cit., secondo la quale <la scelta di rimettere al giudice contabile il governo delle spese è
espressamente finalizzata ad un maggior controllo della spesa pubblica, per evitare tanto i possibili abusi per rimborsi eccessivi concessi dalle amministrazioni di appartenenza, quanto il proliferare di contenziosi in sede civile ove quest’ultima neghi il rimborso chiesto dal suo dipendente prosciolto nel merito del giudizio contabile
Invero, il meccanismo prefigurato dal legislatore, con la previsione dell’obbligo a carico del giudice contabile di adottare ai sensi dell’art. 91 c.p.c. una statuizione di condanna dell’amministrazione alle spese in favore dell’incolpato assolto, appare ispirato ad una esigenza di semplificazione e di contenimento del moltiplicarsi dei giudizi aventi ad oggetto la domanda di rimborso delle spese legali, nel senso che la previsione dell’obbligo del giudice contabile di adottare la statuizione di condanna alle spese dell’amministrazione ben potrebbe rivelarsi idonea, ove la liquidazione dovesse risultare pienamente satisfattiva, a chiudere definitivamente ogni questione sul punto, senza necessità per l’incolpato assolto nel merito di presentare istanza all’amministrazione e quindi, in caso di mancato accoglimento della stessa, di dover adire il giudice civile