TAR Sicilia, sentenza n. 3412 del 10 dicembre 2024
Se è vero che la mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato la commissione concorsuale di per sé non esplica effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall’organo tecnico di valutazione, dovendo a tal fine accertarsi la rilevanza in concreto del difetto di investitura da parte di uno o di tutti i componenti dell’organo rispetto allo svolgimento regolare e imparziale della procedura, una tale rilevanza è in concreto esclusa nel caso in esame dalle seguenti significative circostanze:
1) il Dirigente generale del Comando del Corpo Forestale (soggetto designante versante in situazione di potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati) non faceva parte della Commissione esaminatrice, essendosi limitato a redigere l’atto di investitura del presidente della commissione, né ha contribuito in alcun modo alla valutazione dei titoli dei candidati ed all’attribuzione dei punteggi;
2) la prova scritta, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, predisposti dal Formez, estratti a sorte e corretti attraverso sistemi informatici con modalità tali da assicurare l’anonimato dei candidati, si è svolta in maniera regolare, nonostante il vizio della designazione del presidente della commissione, non essendo emerse anomalie nel processo di correzione degli elaborati né tentativi di condizionamento ab externo da parte del soggetto designante, tra l’altro attualmente non più in servizio al Comando del Corpo forestale per sopraggiunti limiti di età.
Va altresì sottolineato che la Commissione, per volontà espressa dei suoi componenti, non ha voluto ricevere in anticipo copia dei 600 quesiti (a mezzo mail o su pen-drive) e non sono state fatte copie cartacee della banca dati dei test: le batterie dei quesiti sono state stampate la mattina del giorno fissato per gli esami
Nel nostro caso, l’asserito vizio di nomina del Presidente della commissione non avrebbe potuto in alcun modo comportare alcuna interferenza sull’espletamento dei lavori concorsuali, visto che la prova scritta si è svolta, come previsto dal bando (artt. 3 e 6), su domande a risposta multipla predisposte da un terzo soggetto (Formez PA), estratte a sorte e corrette con procedura completamente automatizzata come sopra illustrato. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato, tanto le determinazioni di ammissione al concorso, con riscontro dei requisiti di partecipazione, che vengono effettuate dai competenti uffici del personale, quanto quelle emesse in esito delle prove preselettive, qualora avvengano, per previsioni di bando (conforme a prassi diffusa), in base alla risposta a quiz attitudinali e di cultura, da considerarsi come effetto di un mero riscontro, privo cioè di profili di accertamento tecnico-discrezionale, non possono ritenersi coinvolte nella sfera degli atti posti in essere dalle commissioni e caducate come riflesso naturale ed automatico dell’annullamento delle nomine relative a queste ultime (Consiglio di Stato sez. VI, 10/09/2008, n. 4332, il quale ha precisato altresì che “l’espletamento di tali prove preselettive è neutrale, cioè indifferente quanto ai suoi concreti esiti, rispetto alla composizione ed unitarietà della commissione che presieda al loro svolgimento”).
Ciò implica, a maggior ragione, un esito conservativo degli atti adottati dalla commissione in mancanza della dimostrazione che il voto del presidente sia stato decisivo o che egli abbia in qualche modo influenzato l’esito della votazione in favore di taluno dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria dopo l’espletamento della prova scritta.