Sono stati presentati alla Corte due argomenti distinti riguardo alla compatibilità della direttiva 2022/2041 con l’eccezione relativa alla retribuzione prevista dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. I governi danese e svedese sostengono che tale direttiva comporta un’ingerenza diretta sulle retribuzioni, per cui essa è contraria a tale disposizione, mentre il Parlamento, il Consiglio, la Commissione e gli altri Stati membri intervenuti nella presente controversia sostengono il punto di vista opposto .
Più precisamente, i governi danese e svedese ritengono che, anche se la direttiva 2022/2041 non fissa un salario minimo generale su tutto il territorio dell’Unione né determina esplicitamente il livello della retribuzione, concludono che il legislatore dell’Unione era competente a adottare questa direttiva equivarrebbe a svuotare di sostanza l’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. A loro avviso, la remunerazione deve essere stabilita dalle parti sociali a livello nazionale nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. Questo è il motivo per cui la retribuzione è espressamente esclusa dalla sfera di competenza dell’Unione.
Da parte loro, il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione e dagli altri intervenienti, sostengono che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza Impact , il criterio giuridico adeguato è costituito da accertare se sussista un’ingerenza diretta e non valutare se lo strumento in questione produca effetti sul livello della remunerazione, altrimenti limitando indebitamente i poteri attribuiti all’Unione dall’articolo 153, comma 1, lettera b), TFUE. Il governo tedesco sostiene che l’obiettivo dell’eccezione relativa alle retribuzioni non è quello di eliminare completamente le questioni relative alle retribuzioni dal campo d’azione dell’Unione. Il Consiglio aggiunge che la questione della compatibilità con l’eccezione relativa alle retribuzioni non può essere valutata esclusivamente con riferimento al numero di disposizioni relative alle retribuzioni contenute in un determinato atto, e che tale questione richiede un esame nel merito della natura di tali disposizioni .
L’Avvocato generale, ritiene che, come dimostrato in particolare dai suoi articoli 1 , 3, 4, 5 e 12, lo scopo della direttiva 2022/2041 è quello di disciplinare la retribuzione. Si tratta quindi di un’ingerenza diretta nella remunerazione oggetto dell’eccezione prevista dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Ne consegue che il legislatore dell’Unione non era competente ad adottare tale strumento, di conseguenza ha agito in violazione del principio di attribuzione sancito dall’articolo 5, paragrafo 2, TUE.
A mio avviso, tali considerazioni dovrebbero portare la Corte a concludere che la direttiva 2022/2041 dovrebbe essere annullata in toto, senza che sia necessario analizzare la seconda parte del primo motivo (vale a dire la questione della compatibilità di tale direttiva con l’eccezione relativa al diritto di associazione prevista dall’articolo 153, paragrafo 5, TFUE), né il secondo motivo, né la conclusione presentata in subordine dal Regno di Danimarca. Tuttavia, per il caso in cui la Corte non dovesse aderire alla soluzione che propongo di adottare, esaminerò nei paragrafi successivi gli argomenti avanzati dalle parti e dagli intervenienti riguardo a queste altre questioni .