Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 4520 dep. 4 febbraio 2025
L’art. 314-bis cod. pen., dunque, non interferisce e non costituisce lex mitior rispetto alle condotte di peculato per distrazione, che esulano del tutto dall’ambito applicativo della fattispecie di indebita destinazione. La nuova fattispecie di reato, coerentemente con la ragione della sua introduzione, sottrae, invece, le condotte di indebita destinazione di denaro o cose mobili, ritenute nell’assetto previgente quale condotte di abuso di ufficio, all’irrilevanza penale conseguente all’abolitio criminis di tale reato, per evitare il contrasto con gli obblighi di criminalizzazione derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Al contempo, l’art. 314-bis cod. pen. esclude la riespansione dell’ambito applicativo del reato di peculato con riferimento a tali classi di condotte, in quanto chiarisce, in negativo, che la deviazione dal fine pubblico non integra sempre e comunque peculato.
La nuova fattispecie di indebita destinazione, dunque, interviene solo sulle condotte di “abuso distrattivo” di fondi pubblici, finora sussunte nell’art. 323 cod. pen., cioè quelle consistenti nel «mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche», pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza dell’agente pubblico.
La locuzione «destinata ad un uso diverso», infatti, in forza della clausola di riserva determinata utilizzata dal legislatore (che esclude in radice interferenze tra le condotte di “distrazione appropriativa” e di “abuso distrattivo”), implica pur sempre l’immanenza di una finalità pubblica, che, per quanto differente da quella prevista dal legislatore, deve pur sempre essere presente.
Le condotte di indebita destinazione, originariamente ascrivibili alla fattispecie di abuso di ufficio, stante la continuità nella rilevanza penale del fatto (a fronte dell’omogeneità di elementi strutturali di fattispecie), continueranno, dunque, ad essere punibili ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen. e si applicherà, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. la lex mitior costituita dalla nuova cornice edittale.
Il legislatore, rispetto alle condotte di indebita destinazione punibili dalla disciplina previgente come abuso (distrattivo) d’ufficio, ha, tuttavia, inteso realizzare un’abrogatio sine abolitione parziale, rendendo non più punibili le condotte che non abbiano comportato violazione di specifiche disposizioni di legge o di disposizioni che lasciano residuare margini di discrezionalità del pubblico agente.
Un’ulteriore riduzione dello spazio di rilevanza penale delle condotte di indebita destinazione in precedenza ascrivibili al reato di abuso di ufficio, si realizza in relazione al presupposto della condotta: il possesso o la disponibilità della res, richiesto dall’art. 314-bis cod. pen., sul modello del peculato, è, infatti, presupposto più stringente, e quindi maggiormente selettivo, rispetto a quello allora previsto dall’art. 323 cod. pen., che utilizzava la formula «nello svolgimento delle funzioni o del servizio».
Vi sarà, inoltre, abolitio criminis per le condotte distrattive aventi ad oggetto beni immobili, nell’assetto previgente punibili ai sensi dell’art. 323 cod. pen., ma attualmente non più contemplate dall’art. 314-bis cod. pen.