Alla responsabilità contabile “pura” non si applica lo “scudo contabile” (fattispecie relativa a un pagamento di mascherine 10 volte superiore al dovuto)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 484 del 23 ottobre 2024

La vicenda è relativa a due forniture milionarie di 3 mascherine durante l’inizio della pandemia da COVID19. Per errore imputabile a due funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, il bonifico di acconto relativo alla prima commessa veniva emesso in un importo pari a dieci volte il dovuto (€ 13.200.000,00 in luogo di € 1.320.000,00).

Lasciando in disparte i profili di compatibilità  eurounitaria dell’art. 21 del decreto legislativo n.  76 del 2020, in punto di diritto il Collegio osserva  che il campo di applicazione della predetta norma  (“la responsabilità dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione della Corte dei conti in materia di  contabilità pubblica per l’azione di responsabilità  di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno  conseguente alla condotta del soggetto agente è da  lui dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilità prevista dal primo periodo non si  applica per i danni cagionati da omissione o inerzia  del soggetto agente”) si riferisce esclusivamente  alla responsabilità amministrativa da danno erariale  e non alla c.d. responsabilità contabile pura, atteso  che il disposto normativo espressamente richiama la responsabilità di cui all’art. 1 legge 20 del 1994 e  non quella contabile pura (che si basa su altre norme  dell’ordinamento e ha una natura costituzionalmente  necessaria).

Del resto la responsabilità strettamente contabile,  a differenza di quella da responsabilità  amministrativa, gode di una più intensa copertura  costituzionale (per il Giudice delle leggi, difatti, il
giudizio di conto è costituzionalmente necessario e ha natura giurisdizionale – C.cost., 17/65; 55/66;
33/68; 10 e 110/70; 68/71; 383/96 – C.cost., 21 maggio 1975, n. 114; in termini C.conti, sez. riun., 17 luglio 1991, n. 720 e Id. 18 luglio 1992, n. 794) che impone al Giudice  di dare al menzionato art. 21 una interpretazione  costituzionalmente orientata. 

Per tali ragioni, sulla base della documentazione  versata in atti e delle difese dei convenuti, il  Collegio ritiene possibile che la responsabilità dei  funzionari della Presidenza dei Consiglio dei  Ministri (invocata dai convenuti) sia astrattamente  ipotizzabile non solo, a titolo omissivo, quale  responsabilità amministrativa di cui all’art. 1 legge  20 del 1994 (omessa tempestiva revoca del bonifico di  pagamento manifestamente erroneo), ma anche, più in  generale, quale responsabilità “contabile pura” (da  gestione irregolare di somme di danaro di cui si abbia  giuridicamente o di fatto la disponibilità).

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