Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 484 del 23 ottobre 2024
La vicenda è relativa a due forniture milionarie di 3 mascherine durante l’inizio della pandemia da COVID19. Per errore imputabile a due funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, il bonifico di acconto relativo alla prima commessa veniva emesso in un importo pari a dieci volte il dovuto (€ 13.200.000,00 in luogo di € 1.320.000,00).
Lasciando in disparte i profili di compatibilità eurounitaria dell’art. 21 del decreto legislativo n. 76 del 2020, in punto di diritto il Collegio osserva che il campo di applicazione della predetta norma (“la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”) si riferisce esclusivamente alla responsabilità amministrativa da danno erariale e non alla c.d. responsabilità contabile pura, atteso che il disposto normativo espressamente richiama la responsabilità di cui all’art. 1 legge 20 del 1994 e non quella contabile pura (che si basa su altre norme dell’ordinamento e ha una natura costituzionalmente necessaria).
Del resto la responsabilità strettamente contabile, a differenza di quella da responsabilità amministrativa, gode di una più intensa copertura costituzionale (per il Giudice delle leggi, difatti, il
giudizio di conto è costituzionalmente necessario e ha natura giurisdizionale – C.cost., 17/65; 55/66;
33/68; 10 e 110/70; 68/71; 383/96 – C.cost., 21 maggio 1975, n. 114; in termini C.conti, sez. riun., 17 luglio 1991, n. 720 e Id. 18 luglio 1992, n. 794) che impone al Giudice di dare al menzionato art. 21 una interpretazione costituzionalmente orientata.
Per tali ragioni, sulla base della documentazione versata in atti e delle difese dei convenuti, il Collegio ritiene possibile che la responsabilità dei funzionari della Presidenza dei Consiglio dei Ministri (invocata dai convenuti) sia astrattamente ipotizzabile non solo, a titolo omissivo, quale responsabilità amministrativa di cui all’art. 1 legge 20 del 1994 (omessa tempestiva revoca del bonifico di pagamento manifestamente erroneo), ma anche, più in generale, quale responsabilità “contabile pura” (da gestione irregolare di somme di danaro di cui si abbia giuridicamente o di fatto la disponibilità).