La Corte dei Conti torna (per l’ennesima volta) a ribadire che non esistono incarichi di consulenza “sottosoglia”

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 21/2025/REG

A differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, la disciplina degli incarichi libero-professionali non prevede procedure differenziate a seconda dell’importo della prestazione. Nel caso degli incarichi previsti dal regolamento ex art. 3 comma 56 della L. 244/2007, la norma di riferimento va rinvenuta nell’art. 7 del D. Lvo 165/2001, il cui comma 6bis impone di disciplinare e rendere pubbliche “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo

Risulta infatti illegittima una generica esclusione del principio concorsuale che, prescindendo da particolari circostanze di fatto, si basi in modo generalizzato sul modico valore del corrispettivo o sulla individuazione di una soglia di valore (in tal senso anche SRC per la Lombardia con deliberazione n. 162/2010/REG e la SRC per la Calabria con deliberazione n. 36/2009/REG).

Va quindi ribadito, sulla scorta di più precedenti, tra cui le delibere nn. 25 e 79 del 2020 di questa Sezione che, a differenza di quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici relativamente agli appalti di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive differenziate a seconda dell’importo della prestazione, e che l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione” non sorge in riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo, ma risulta generalizzato. Deve pertanto riaffermarsi che “la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso (quand’anche equiparabile a un rimborso spese) non possono comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico, e perciò risulta illegittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario”

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