Incostituzionale la norma che, per l’ottenimento della cittadinanza, non esonera dalla prova di lingua italiana chi è affetto da gravi limitazioni cognitive

Corte Costituzionale, sentenza n. 25 del 7 marzo 2025

Il giudice amministrativo aveva sollevato questione di costituzionalità perchè chiamato a decidere dell’impugnazione da parte di una cittadina straniera del provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, per mancanza di un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

In fatto, la ricorrente ha prospettato di essere nell’oggettiva impossibilità di conseguire la richiesta competenza linguistica a causa di deficit cognitivo, derivante da numerose patologie, oltre che dall’età, e di averne offerto prova in sede procedimentale con produzione di un certificato medico dell’Azienda unità sanitaria locale (AUSL), che attestava che era affetta «da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età […] handicap». Il TAR dava anche conto che tale condizione di disabilità era stata ulteriormente suffragata, in sede processuale, con il deposito dei verbali della competente commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che l’aveva dichiarata invalida ultrasessantacinquenne medio-grave «con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età» e «portat[rice] di handicap in situazione di gravità» ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

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