Incarichi a pensionati: se il congedo intervenuto non è comunicato all’amministrazione conferente, il danno erariale va ascritto a titolo di dolo

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, deliberazione n. 50 del 24 marzo 2025

Dall’esame degli atti di causa risulta acclarato che il signor X è stato nominato membro e Presidente del Consiglio di amministrazione della SFIRS s.p.a. dal socio unico R.A.S., con deliberazioni della Giunta Regionale (DGR 35/1 del 5 settembre 2019 e DGR n. 29/5 del 22 settembre 2022), con compenso annuo di euro 90.000,00; che nel curriculum agli atti di causa (prodotto, peraltro, anche dalla difesa del convenuto) non è riportata la data di nascita; che X è titolare del trattamento pensionistico di vecchiaia con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021, deliberato dalla C.N.P.A.D.C. in data 8 novembre 2022, richiesto con domanda del 19 gennaio 2022; che il signor X è un pensionato in attività, tuttora iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari e titolare di P. IVA; che il convenuto, durante il suo stato di quiescenza, ha emesso fatture nei confronti della SFIRS s.p.a. per un totale pari a euro 266.538,00; che il signor X ha omesso di comunicare alla SFIRS s.p.a. l’avvenuto stato di quiescenza, anche dopo aver avuto conoscenza dell’intervenuto pensionamento.

Con riguardo alle difese fondate sulle condizioni soggettive del convenuto, ovvero sulla circostanza che il signor X non era un lavoratore dipendente, bensì un lavoratore autonomo, appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti – pienamente condivisa da questo Collegio – secondo la quale il divieto abbraccia tutti i lavoratori in quiescenza, autonomi o dipendenti, privati o pubblici, a prescindere dalla natura dell’ex datore di lavoro (cfr., ex multis, sez. controllo Puglia, n. 193/PAR/2014; id., n. 204/PAR/2014; sez. controllo Marche, n. 181/PAR/2015; sez. controllo Sardegna n. 90/PAR/2020), il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il quale il termine “lavoratori” va interpretato nel senso di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi (n. 81269/P del 18 dicembre 2020), e il parere del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 si applicano anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la C.N.P.A.D.C. (n. 188/2022 del 4 novembre 2022).

Si osserva, infine, che anche la copia del curriculum vitae del convenuto allegata dalla difesa alla memoria di costituzione non reca la data di nascita.

Dagli atti di causa, emerge, pertanto, sia la volontà dell’evento dannoso, sia che la produzione del danno è stata dolosamente voluta dal signor X, che ha intenzionalmente nascosto sia di aver presentato domanda di pensione, sia, successivamente, il proprio status di pensionato con effetto retroattivo a far data dal 1° gennaio 2021.Poiché la condotta contestata è indubbiamente connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un’azione contra legem tradottasi nell’induzione in errore della società per l’indebito conseguimento degli emolumenti in contestazione, il danno erariale va ascritto al signor X a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore della SFIRS s.p.a.

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