Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 23602 del 18 novembre 2015
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che dalla lettura complessiva del testo dell’art. 44 c. 6 del CCNL Sanità si evince che tutte le situazioni per le quali viene prevista l’indennità di rischio (lett. a e b) fanno riferimento ad articolazioni del servizio sanitario (sale operatorie, terapie intensive, servizi di nefrologia e dialisi), non al tipo di patologia con la quale l’infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera. Ha evidenziato, altresì, che ulteriore conferma sul piano della interpretazione sistematica è data dalla lettura del nono comma del citato art. 44. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori che abbiano lavorato nei servizi indicati nel comma 6. Secondo la sentenza richiamata “questo rinvio rafforza l’idea che il concetto di “servizi” utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale a indicare strutture dell’organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizio di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc.”.
indennità di rischio Cass23602 18112015