ANAC, Provvedimento n. 440-S del 2 dicembre 2015
Il Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017 adottato da un Comune è risultato inefficiente ed inefficace ai fini della prevenzione della corruzione, non avendo proceduto alla mappatura dei processi e alla valutazione del rischio, dimostrandosi meramente ricognitivo di misure in materia di anticorruzione.
Il Comune di Ceglie è stato quindi diffidato ad integrare il proprio P.T.P.C. con le omissioni appurate dall’ANAC. In riscontro a tale comunicazione è stato trasmesso un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che è la copia integrale di un Piano adottato da altro comune.
A seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Amministrazione ha rappresentato che «si è ritenuto ad ogni buon fine, di adeguare il regolamento di che trattasi ai modelli ormai affinati e collaudati fornite dalle varie agenzie di modulistica o frutto di lavori svolti da gruppi di tecnici in prevalenza Segretari Comunali (nelle varie riunioni che si tengono sul tema) che per affinità territoriali e di contesto presentano le stesse tipologie di fenomeni devianti la corretta attività amministrativa sotto il profilo dei fenomeni corruttivi o potenzialmente tali. Ciò postò si è ritenuto di utilizzare lo schema di regolamento approvato per ultimo nella Provincia di Brindisi e peraltro da una Commissione Straordinaria che regge le sorti di un Comune sciolto per le note vicende anche di presunta corruzione”
Le giustificazioni addotte dall’amministrazione comunale, concernenti, tra l’altro, il convincimento del comune di poter far ricorso a modelli predefiniti per la redazione del P.T.P.C., non appaiono tali da poter giustificare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio. L’ANAC ribadisce che le indicazioni contenute nel P.N.A. sono indicazioni metodologiche generali che possono essere seguite da tutte le amministrazione, ma ogni singolo P.T.P.C., per essere efficace, deve essere calato nel contesto di riferimento, specificando la natura dell’ente, qual è la sua funzione, in che modo esplica le proprie attività. Solo attraverso quest’analisi si può valutare in quale dei processi riguardanti le diverse attività c’è il rischio che il fenomeno corruttivo possa insinuarsi e quali misure prevedere per evitarlo.
Ha concluso l’Autorità Anticorruzione che l’operato del Comune ricade nelle previsioni di cu all’art. 1, lett. g) del Regolamento sanzionatorio adottato nell’adunanza del 9 settembre 2014, laddove specifica che equivale ad omessa adozione: «… b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata … »;
E’ stata quindi irrogata la sanzione nella misura di euro 1.200,00 per ciascuno dei componenti della Giunta e per l’RPC.
PTPC copiato provv_sanzionatorio 440-S ceglie