Corte di Cassazione Penale, sez. 6, sentenza n. 6275 dep. 16 febbraio 2016.
L’omessa assunzione di procedimenti disciplinari, pur in presenza di una fattispecie penale, può configurare il reato di abuso di ufficio.
In particolare la condotta era consistita nell’omessa assunzione, da parte del Direttore Sanitario, di qualunque iniziativa disciplinare nei confronti di un medico, che non aveva attestato nelle schede operatorie da lui redatte l’attiva partecipazione a due interventi chirurgici di un medico non autorizzato.
L’omessa attivazione, sussumibile nella fattispecie di abuso di ufficio, è seguita alla comunicazione al Direttore Sanitario di specifica relazione scritta dallo stesso espressamente sollecitata, e che, inoltre, tale relazione rappresentava l’avvenuta commissione di un fatto almeno prima facie qualificabile come reato, infatti si trattava, peraltro, di una falsità penalmente rilevante appresa nell’esercizio delle proprie funzioni e non comunicata all’Autorità Giudiziaria. Non appare manifestamente illogico, inoltre, escludere rilievo determinante all’adozione, da parte del Direttore Sanitario, di una circolare con la quale si invitavano i direttori di reparto alla rigorosa osservanza delle disposizioni sulla tenuta dei registri operatori e si chiedeva specifica relazione al primario sulla vicenda.
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